a cura della Redazione “Atuttonotizie”


L’ Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione, istruzioni e specifiche tecniche relative al bonus moda. Ecco cosa sapere.

Bonus moda, che cos’è?

A partire dal 10 maggio si aprirà la seconda finestra temporale per poter richiedere il bonus rimanenze di magazzino per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Si tratta di un contributo istituito con il decreto rilancio destinato a sostenere gli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori che, a causa della pandemia e delle relative restrizioni, hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti (periodi pre-Covid).

Il bonus è corrisposto sotto forma di credito d’imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (quindi il 2018, il 2019 e il 2020).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24. Per accedervi bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate “l’incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

Quando fare domanda per il bonus moda?

L’Agenzia delle entrate, con un provvedimento del 29 ottobre, ha stabilito due finestre temporali per la comunicazione di accesso al bonus moda. La prima dal 29 ottobre al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 9 marzo 2020. La seconda, dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il 10 maggio si apre dunque la seconda finestra. Le imprese interessate al contributo avranno tempo fino al 10 giugno 2022 per presentare la comunicazione di accesso al bonus moda all’Agenzia delle Entrate.

Aggiornato il modello di comunicazione

Con il comunicato stampa del 6 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione, istruzioni e specifiche tecniche del bonus moda.  L’ente ha spiegato che la modifica si è stata resa necessaria “a seguito dell’approvazione del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF). In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata; la stessa ha ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF”. Il nuovo modello non ha più, dunque, un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438/2022).

Il modello aggiornato prevede, inoltre, appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, c. 13, D.L. n. 41/2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

Sono stati adeguati anche i nuovi massimali applicabili di cui alla Sezione 3.1, pari a: 290.000 euro per il settore dell’agricoltura; 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura; 2.300.000 euro per i settori diversi.

Rispetto al precedente riferito al 2020, il nuovo sportello prevede anche un’altra novità che riguarda la platea delle imprese autorizzate a richiedere il bonus. Oltre alle imprese operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, infatti, è concesso presentare domande anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

Come presentare la comunicazione

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso i canali dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998 (ad esempio: dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).

Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione, l’ente rilascerà una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta sarà reperibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte : “atuttonotizie.it”


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