a cura di Luciana Gennari


Con l’ordinanza 1° settembre 2022, n. 25836, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della legittimità del trasferimento imposto a lavoratrice che assiste (Caregiver) un familiare con disabilità.

Deve ritenersi legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che non acconsente al trasferimento in altra sede disposto dal datore di lavoro, assumendo di dover attendere alla cura di un parente portatore di handicap, ove non venga provata la serietà e rilevanza dell’handicap sofferto dal parente del lavoratore.

In pratica, con l’ordinanza in commento, la Cassazione ribadisce il principio per cui il divieto di trasferire senza il suo consenso un lavoratore che assiste un familiare disabile grave va interpretato in senso costituzionalmente orientato e tutelando il soggetto affetto da disabilità.

Pertanto, il trasferimento senza consenso del lavoratore Caregiver sarebbe vietato anche in caso di disabilità non grave del familiare assistito.

Tuttavia, si legge nell’ordinanza, le esigenze “assistenziali” devono essere provate dal lavoratore e possono essere superate nel caso in cui il datore di lavoro provi l’esistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti tali da poter essere contrapposte a quelle di assistenza.

Il caso

Nel caso in esame, una dipendente proponeva ricorso per Cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva accertato la legittimità del suo trasferimento e del successivo licenziamento comminatole, tra l’altro, in ragione dell’assenza ingiustificata della lavoratrice (Caregiver di familiare disabile) presso la sede aziendale cui era stata trasferita senza il suo consenso.

La Cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza d’appello, sottolineando il principio per cui il diritto a non essere trasferiti non sussiste solo in presenza di necessità di assistenza a soggetti portatori di handicap “grave”, ma anche quando la disabilità non sia grave, a patto che venga dimostrato un certo grado di serietà della disabilità del familiare e la rilevanza di tale handicap sotto il profilo della necessità di assistenza.

D’altro lato, a fronte della natura e del grado di infermità psicofisica del familiare assistito, il datore di lavoro deve provare la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti al trasferimento, insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

Pertanto, gli Ermellini hanno ritenuto che la Corte d’Appello di Roma non avrebbe dovuto fermarsi alla mancanza di documentazione sull’invalidità grave della madre della ricorrente, ma avrebbe dovuto anche procedere a una valutazione della serietà e rilevanza dell’handicap, bilanciando, da un lato, le esigenze di assistenza e, dall’altro, quelle aziendali alla base del trasferimento.

In sede di rinvio, la Corte d’Appello, pur ribadendo il principio di cui sopra espresso dalla Cassazione circa il fatto che non sia necessario che l’handicap sia “grave”, ha rigettato il ricorso della lavoratrice, ritenendo che quest’ultima non avesse dimostrato la serietà e rilevanza dell’handicap sotto il profilo della necessità di assistenza.

Inoltre, la Corte d’appello ha escluso che la madre della ricorrente si trovasse “in una condizione di riduzione dell’autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” e ha accertato, invece, la sussistenza delle ragioni organizzative e produttive alla base del trasferimento, oltre alla giusta causa di licenziamento (assenze ingiustificate dal lavoro e godimento di ferie e permessi non autorizzati).

La lavoratrice ha perciò impugnato anche la pronuncia della Corte d’Appello in sede di rinvio nella parte in cui non ha ritenuto provata la serietà e rilevanza dell’handicap, e quindi la necessità di assistenza della madre, sebbene questa fosse portatrice di handicap limitante la capacità di deambulazione.

Ma la Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, ritenendolo inammissibile.

Pertanto, in sintesi, in tema di trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile grave, le esigenze “assistenziali” devono essere provate dal lavoratore e possono essere superate nel caso in cui il datore di lavoro provi l’esistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti tali da poter essere contrapposte a quelle di assistenza.

Infatti, a fronte della natura e del grado di infermità psicofisica del familiare assistito, il datore di lavoro deve provare la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti al trasferimento, insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

Fonte: Eleonora Nadia Delle Side  – https://diversabili.it/ 28 Settembre 2022


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

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