a cura di Luciana Gennari

 

Interessante sentenza della Cassazione (n. 35105 del 29/11/2022) in tema di trasferimento del docente che assiste una persona con handicap grave.

Il docente che assiste una persona con handicap non ha un diritto incondizionato al trasferimento

Il riferimento è all’art 601 del D.Lgs. n. 297 del 1994 che nel richiamare l’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 riconosce unicamente il diritto di precedenza “ove possibile” nel trasferimento, ma non attribuisce al docente che assiste persona con handicap grave un diritto incondizionato ad essere trasferito nella sede più vicina a quella dove risiede il soggetto assistito.

IL CASO

Il giudice in primo grado aveva dichiarato la nullità del C.C.N.L. del comparto scuola dove riconosce un diritto alla mobilità del docente che assiste un genitore, gradatamente inferiore rispetto a quello di chi assiste un coniuge o la prole.

Di seguito, la Corte d’Appello aveva invece accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ufficio Scolastico Regionale avverso la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto fondato il ricorso del docente, dichiarando il diritto dello stesso, referente unico di genitore affetto da handicap grave, ad essere trasferito nel comune di residenza o nella provincia nella prima delle sedi disponibili tra quelle da lei indicate nella domanda.

La Corte d’appello, in pratica, ha escluso la denunciata nullità del C.C.N.I. ed ha ritenuto che le parti collettive, nel riconoscere la priorità nella mobilità interprovinciale solo al docente coniuge o genitore del disabile, avevano contemperato le opposte esigenze delle parti, salvaguardando quella dell’amministrazione scolastica di ottenere la maggiore copertura delle cattedre nelle diverse regioni del territorio nazionale, senza però mortificare del tutto le esigenze di tutela sottese alla L. n. 104 del 1992, giacché la precedenza era stata comunque riconosciuta ai fini della mobilità infraprovinciale e della mobilità annuale.

Il docente proponeva avverso tale sentenza ricorso in Cassazione.

LA SENTENZA

Sulla questione che viene in rilievo questa Corte si è già pronunciata e, in continuità con l’orientamento già espresso in fattispecie analoghe, ha escluso che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, attribuisca al dipendente che assiste la persona affetta da handicap grave un diritto soggettivo assoluto ed illimitato, perché l’inciso “ove possibile” evoca un necessario bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente protetti (in questo senso fra le tante più recenti anche Cass. n. 22885/2021).

La Corte non ha ravvisato alcuna nullità per contrasto con norma imperativa di legge del C.C.N. I. (come indicato dal docente) del quale qui si discute e, richiamate anche le esigenze funzionali di buon andamento della Pubblica Amministrazione, valorizzate dall’art. 97 Cost., comma 2, la Corte ha sottolineato che l’esclusione nelle operazioni di mobilità interprovinciale (non in quelle infraprovinciale e di assegnazione provvisoriadella precedenza in favore del figlio che assiste genitore disabilenon può essere isolatamente considerata, ma va valutata nell’ambito della complessiva disciplina dettata dall’art. 13, in considerazione dell’intreccio delle diverse misure ivi previste, che, unitariamente apprezzare, realizzano il bilanciamento di interessi evocato già da Cass. S.U. n. 7945/2008.

L’art. 13 del C.C.N.I., che disciplina i diritti di precedenza, opera una graduazione fra i diversi titoli (la disposizione contrattuale si riferisce, infatti, a tutti i titoli di precedenza e ad alcuni di essi attribuisce carattere assoluto) e tiene conto della distinzione fra mobilità territoriale e mobilità professionale nonché, all’interno della prima, fra spostamenti infra ed extra provinciali e fra mutamenti definitivi e provvisori della sede di assegnazione, stabilendo anche, sempre a tutela della disabilità, punteggi aggiuntivi da riconoscere al dipendente che assiste l’invalido, punteggi che nelle operazioni ordinarie si risolvono in una precedenza, seppure non assoluta, a parità di titoli e di anzianità.

La richiamata disciplina, dunque, garantisce un bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nelle organizzazioni complesse e articolate sull’intero territorio nazionale, in relazione alle quali si rende necessario contemperare le esigenze del singolo dipendente, con quelle, egualmente meritevoli di tutela, di altri titolari di diritti di precedenza.

In quelle organizzazioni, inoltre, l’esercizio di diritti riconosciuti in termini non assoluti deve essere sì assicurato, ma con modalità che non mortifichino oltre misura le operazioni ordinarie di trasferimento, la cui disciplina è anch’essa frutto del contemperamento di opposte esigenze, perché finalizzata a garantire un’adeguata copertura di tutti gli ambiti territoriali, salvaguardando al tempo stesso le aspettative di riavvicinamento al nucleo familiare dei dipendenti assegnati ad altre sedi.

Ribadito che la tutela della disabilità va contemperata con quella degli altri interessi di rilievo costituzionale, la Cassazione ricorda che l’art. 97 Cost., impone alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici nel rispetto, non del solo principio di efficienza, ma anche di quelli di imparzialità e trasparenza, che si risolvono, sul piano civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede.

Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l’amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti che tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità, criteri che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano l’intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità.

La Legge n. 104 del 1992, art. 33, nel riconoscere il diritto di precedenza “ove possibile”, non limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite unicamente all’opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l’apprezzamento degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia spazio a graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame esistente con la persona affetta da disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità, il ruolo che l’aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare.

Non è, pertanto, configurabile l’eccepita nullità delle clausole della contrattazione collettiva che vengono in rilievo, perché la tutela della disabilità è comunque complessivamente garantita dalla previsione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale.

In considerazione di quanto detto, la Corte di Cassazione ritiene di rigettare il ricorso del docente secondo il quale il suo diritto al trasferimento di sede è incondizionato, in base al seguente principio:

Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 601, nel richiamare la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, che riconosce il diritto di precedenza “ove possibile”, non attribuisce al docente che assiste persona con handicap in situazione di gravità un diritto incondizionato ad essere trasferito nella sede più vicina a quella dove risiede il soggetto assistito.

Nelle operazioni di trasferimento del personale che coinvolgano una pluralità di dipendenti fra i quali anche soggetti titolari del diritto di precedenza di cui al cit. art. 33, comma 5, l’amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza nonché dei canoni generali di correttezza e buona fede, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti al fine di bilanciare gli interessi, tutti egualmente meritevoli di tutela, degli aspiranti alla mobilità, criteri che ben possono essere oggetto di contrattazione collettiva.

Non si pone in contrasto con la L. n. 104 del 1992, art. 33, la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non della sola gravità delle condizioni di salute dell’assistito, ma anche del ruolo che l’aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare.”.

Di seguito il testo della sentenza in oggetto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. CASCIARO Salvatore – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4503/2020 proposto da:

A.A., domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO RESCIGNO, e dall’avvocato CARMINE DE SIMONE;

– ricorrente –

contro

M.I.U.R.- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL’UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi domiciliati ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentati e difesi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 206/2019 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, pubblicata il 05/11/2019 R.G. n. 79/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/10/2022 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA Stefano, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Svolgimento del processo

  1. La Corte d’Appello di Perugia ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva ritenuto fondato il ricorso di A.A. e, previa declaratoria della nullità parziale dell’art. 13 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018, aveva dichiarato il diritto della ricorrente, referente unico di genitore affetto da handicap grave, ad essere trasferita nel comune di residenza o nella provincia di Salerno nella prima delle sedi disponibili tra quelle da lei indicate nella domanda.
  2. La Corte territoriale, riassunto il quadro normativo e contrattuale e richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha escluso la denunciata nullità del C.C.N.I. ed ha ritenuto, in sintesi, che le parti collettive, nel riconoscere la priorità nella mobilità interprovinciale solo al docente coniuge o genitore del disabile, avevano contemperato le opposte esigenze delle parti, salvaguardando quella dell’amministrazione scolastica di ottenere la maggiore copertura delle cattedre nelle diverse regioni del territorio nazionale, senza però mortificare del tutto le esigenze di tutela sottese alla L. n. 104 del 1992, giacchè la precedenza era stata comunque riconosciuta ai fini della mobilità infraprovinciale e della mobilità annuale.
  3. Per la cassazione della sentenza A.A. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali il Ministero ha resistito con tempestivo controricorso.
  4. Con ordinanza n. 13587/2022 la sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1, ha rimesso la causa all’udienza pubblica ex art. 380 bis c.p.c., comma 3, ritenendo che non ricorressero, in ragione degli argomenti prospettati dalla ricorrente, le condizioni per la definizione in adunanza camerale.

La Procura Generale ha concluso D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8 bis, convertito in L. n. 176 del 2020, per l’accoglimento del ricorso.

  1. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 372 c.p.c..

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, A.A. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, dell’art. 1418 c.c., degli artt. 3 e 32 della Carta Costituzionale e sostiene, in sintesi, che la ratio della L. n. 104 del 1992, è quella di assicurare la tutela del disabile, sicchè il datore di lavoro e le parti collettive non possono stabilire una gerarchia sulla base del rapporto di parentela o del tipo di menomazione nè negare il diritto al trasferimento prioritario qualora non emergano comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, da escludere nella fattispecie poichè il Ministero non aveva assolto all’onere della prova sullo stesso gravante e non aveva dimostrato che non ci fosse la vacanza nel comune di domicilio. La ricorrente aggiunge che il bilanciamento va fatto fra il diritto del disabile a ricevere assistenza dal congiunto e le esigenze organizzative del datore di lavoro, le quali non possono essere più opposte al titolare del diritto di precedenza qualora, come nella fattispecie, l’amministrazione abbia deliberato la copertura del posto e attivato le procedure di mobilità del personale. La graduazione del diritto di precedenza, sulla base del maggiore o minore legame fra il disabile ed il soggetto che fa valere il diritto in parola, non sarebbe consentita, ad avviso della ricorrente, dalla L. n. 104 del 1992, art. 33, che non giustifica neppure la diversità di regime fra trasferimenti interprovinciali, assegnazioni provvisorie e mobilità infraprovinciale. Infine la A.A. nel corpo del motivo invoca anche il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 601, che, nell’estendere l’applicazione della L. n. 104/1992 al personale della scuola, richiamati gli artt. 21 e 33 della legge, aggiunge, al comma 2, che “le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
  2. Con la seconda censura è eccepita ex art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. e per contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La ricorrente deduce che il giudice d’appello, al fine di giustificare l’operato delle parti collettive, ha effettuato un giudizio probabilistico e non ha indicato le ragioni per le quali l’interesse del datore dovrebbe prevalere su quello della persona portatrice di handicap grave di ricevere assistenza.
  3. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dai controricorrenti.

Per costante giurisprudenza di questa Corte la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato è nulla, non inesistente, sicchè il vizio resta sanato, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., nonchè dalla rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass. S.U. n. 608/2015).

3.1. Non sussiste, poi, l’inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, perchè, come evidenziato nell’ordinanza interlocutoria n. 13587/2022, il ricorso prospetta argomenti che, in quanto non valutati nel precedente citato dalla Corte territoriale, in ipotesi, potrebbero indurre il Collegio a modificare il precedente orientamento.

  1. E’ opportuno premettere all’esame delle censure che nella fattispecie viene in discussione non l’interpretazione del c.c.N. I. 11.4.2017 per il personale del comparto della scuola (contratto che la ricorrente ha provveduto a depositare ex art. 369 c.p.c., n. 4), bensì la conformità alle previsioni inderogabili di legge di pattuizioni contrattuali, sul cui significato le parti non discutono.

Non trova, quindi, applicazione l’orientamento secondo cui, per la diversa natura del contratto integrativo di amministrazione, rispetto a quello nazionale richiamato dall’art. 360 c.p.c., n. 3 e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, del primo non può essere denunciata la violazione nel giudizio di legittimità e la Corte di legittimità può solo giudicare se l’interpretazione del contratto sia stata condotta dal giudice del merito nel rispetto delle regole che disciplinano l’attività di ermeneutica contrattuale.

  1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Sulla questione che viene in rilievo questa Corte si è già pronunciata e, in continuità con l’orientamento espresso in fattispecie analoga da Cass. n. 585/2016 (che ha ritenuto legittima la previsione di un’analoga regolazione del diritto di precedenza dettata dal contratto collettivo decentrato 31.5.2002 per la mobilità dei dipendenti dei conservatori pubblici) nonché con i principi affermati, più in generale, da Cass. S.U. n. 7945/2008, Cass. n. 7120/2018, Cass. n. 6150/2019, Cass. n. 20243/2020, ha escluso che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, attribuisca al dipendente che assiste la persona affetta da handicap grave un diritto soggettivo assoluto ed illimitato, perchè l’inciso “ove possibile” evoca un necessario bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente protetti (in questo senso fra le tante più recenti anche Cass. n. 22885/2021).

Cass. n. 4677/2021 non ha, quindi, ravvisato l’eccepita nullità per contrasto con norma imperativa di legge del c.c.N. I. del quale qui si discute e, richiamate anche le esigenze funzionali di buon andamento della Pubblica Amministrazione, valorizzate dall’art. 97 Cost., comma 2, ha sottolineato che l’esclusione nelle operazioni di mobilità interprovinciale (non in quelle infraprovinciale e di assegnazione provvisoria) della precedenza in favore del figlio che assiste genitore disabile, non può essere isolatamente considerata, ma va valutata nell’ambito della complessiva disciplina dettata dall’art. 13, in considerazione dell’intreccio delle diverse misure ivi previste, che, unitariamente apprezzare, realizzano il bilanciamento di interessi evocato già da Cass. S.U. n. 7945/2008.

Il principio enunciato, condiviso dal Collegio, deve essere qui ribadito perchè la ricorrente, per contrastarlo, da un lato invoca il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 601, non decisivo ai fini di causa, dall’altro fa leva su un concetto riduttivo di “esigenze della Pubblica Amministrazione”, restringendone l’ambito alla sola scelta discrezionale sulla necessità o meno di provvedere alla copertura del posto vacante.

5.2. Quanto al primo aspetto va detto che l’art. 601 del T.U., intitolato “tutela dei soggetti portatori di handicap”, al comma 1, richiama espressamente la L. n. 104 del 1992, artt. 21 e 33, ed al comma 2 aggiunge “le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

I due commi della disposizione vanno, pertanto, coordinati tra loro e ciò porta ad escludere che la precedenza di cui al comma 2 possa essere intesa in termini assoluti, giacché il rinvio operato alla L. n. 104 del 1992, art. 33, implica anche il richiamo del comma 5, che, attribuendo il diritto di precedenza “ove possibile”, consente l’apprezzamento ed il bilanciamento degli opposti interessi delle parti del rapporto di impiego.

Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 601, quindi, detta per il personale della scuola una disciplina che è priva di carattere di specialità, nel senso che non differenzia nè accentua la tutela della disabilità rispetto a quella generale che vale nei rapporti privati e negli altri comparti dell’impiego pubblico.

5.3. Ciò detto va osservato che, come già evidenziato da Cass. n. 4677/2021, l’art. 13 del C.C.N.I., che disciplina i diritti di precedenza, nel complesso articolato opera una graduazione fra i diversi titoli (la disposizione contrattuale si riferisce, infatti, a tutti i titoli di precedenza e ad alcuni di essi attribuisce carattere assoluto) e tiene conto della distinzione fra mobilità territoriale e mobilità professionale nonchè, all’interno della prima, fra spostamenti infra ed extra provinciali e fra mutamenti definitivi e provvisori della sede di assegnazione, stabilendo anche, sempre a tutela della disabilità, punteggi aggiuntivi da riconoscere al dipendente che assiste l’invalido, punteggi che nelle operazioni ordinarie si risolvono in una precedenza, seppure non assoluta, a parità di titoli e di anzianità.

La richiamata disciplina, dunque, garantisce un bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nelle organizzazioni complesse ed articolate sull’intero territorio nazionale, in relazione alle quali si rende necessario contemperare le esigenze del singolo dipendente, con quelle, egualmente meritevoli di tutela, di altri titolari di diritti di precedenza.

In quelle organizzazioni, inoltre, l’esercizio di diritti riconosciuti in termini non assoluti deve essere sì assicurato, ma con modalità che non mortifichino oltre misura le operazioni ordinarie di trasferimento, la cui disciplina è anch’essa frutto del contemperamento di opposte esigenze, perchè finalizzata a garantire un’adeguata copertura di tutti gli ambiti territoriali, salvaguardando al tempo stesso le aspettative di riavvicinamento al nucleo familiare dei dipendenti assegnati ad altre sedi.

Ribadito che la tutela della disabilità va contemperata con quella degli altri interessi di rilievo costituzionale, va detto che l’art. 97 Cost., impone alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici nel rispetto, non del solo principio di efficienza, ma anche di quelli di imparzialità e tra Spa renza, che si risolvono, sul piano civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede.

Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l’amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e tra Spa renti che tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità, criteri che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, (nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano l’intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità.

La L. n. 104 del 1992, art. 33, nel riconoscere il diritto di precedenza “ove possibile”, non limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite unicamente all’opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l’apprezzamento degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia Spa zio a graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame esistente con la persona affetta da disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità, il ruolo che l’aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare.

Non è, pertanto, configurabile l’eccepita nullità delle clausole della contrattazione collettiva che vengono in rilievo, perchè la tutela della disabilità è comunque complessivamente garantita dalla previsione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale.

  1. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso.

Nel caso in cui si discuta della corretta interpretazione di norme di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato soltanto alla plausibilità della giustificazione, sicchè il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato in quanto la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione ma a correzione ex art. 384 c.p.c., comma 4, (cfr. fra le tante Cass. n. 20719/2018).

E’ stato, pertanto, affermato che il vizio di motivazione può concernere unicamente il giudizio di fatto perchè la carenza motivazionale sulle questioni di diritto o dà luogo ad un error in iudicando, rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 3, o, in alternativa, legittima l’attivazione del potere/dovere di cui al richiamato art. 384 c.p.c., comma 4, (Cass. n. 19567/2017).

Nel caso di specie gli asseriti profili di contraddittorietà riguardano il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per escludere la nullità della clausola contrattuale, sicchè la censura esula dall’ambito del vizio motivazionale.

  1. A dette considerazioni, già assorbenti, si deve aggiungere che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all’esistenza della motivazione in sè, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. S.U. n. 8053/2014).

Il difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero esiste formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Nessuna di dette ipotesi ricorre nella fattispecie perchè la Corte territoriale, anche attraverso il richiamo a precedenti di legittimità, ha dato ampio conto delle ragioni per le quali doveva essere esclusa l’eccepita nullità della clausola contrattuale.

  1. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si enuncia nei termini che seguono: “Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 601, nel richiamare la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, che riconosce il diritto di precedenza “ove possibile”, non attribuisce al docente che assiste persona con handicap in situazione di gravità un diritto incondizionato ad essere trasferito nella sede più vicina a quella dove risiede il soggetto assistito.

Nelle operazioni di trasferimento del personale che coinvolgano una pluralità di dipendenti fra i quali anche soggetti titolari del diritto di precedenza di cui al cit. art. 33, comma 5, l’amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e tra Spa renza nonché dei canoni generali di correttezza e buona fede, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e tra Spa renti al fine di bilanciare gli interessi, tutti egualmente meritevoli di tutela, degli aspiranti alla mobilità, criteri che ben possono essere oggetto di contrattazione collettiva.

Non si pone in contrasto con la L. n. 104 del 1992, art. 33, la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non della sola gravità delle condizioni di salute dell’assistito, ma anche del ruolo che l’aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare.”.

  1. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2022

Fonte: https://diversabili.it/3 Maggio 2023


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

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