a cura dell’Associazione “Avvocato in famiglia”

l testamento è l’atto col quale ciascuno può disporre dei suoi beni successivamente alla morte. Il nostro attuale modello culturale respinge l’idea del testamento, in quanto associata ad un altro concetto, che pure si vuole allontanare dalla mente, la morte.
Si tratta di uno sbaglio, perché la normativa italiana sul testamento permette di disporre con tale strumento dei propri beni in maniera di gran lunga più snella di quanto si potrebbe fare con un atto tra vivi. Ecco perché si parla del testamento come di “ultrattività” della volontà del soggetto.
I testamenti possono essere compilati senza Notaio. In quest’ultimo caso si parla di testamento olografo. Le due modalità di testamento, se vengono bene redatte, se non vengono impugnate, e se non ci sono problemi di smarrimento, hanno uguale effetto.
Anzitutto chiariamo che la figura del notaio è oramai superata. Costi e dazi vari sono il deterrente principale. Costa circa 700 euro un testamento notarile contro la gratuità che può garantire un avvocato ugualmente scritto ad un albo.
IL TESTAMENTO DIGITALE
Si parla di testamento digitale relativamente ai documenti che dispongono delle proprietà informatiche: dati raccolti online nei server, profili, password ed account di servizi telematici. Le disposizioni che riguardano dati contenuti in supporti informatici sono veri e propri testamenti, in linea con la nostra legislazione. Il testamento infatti può avere addirittura anche, e solo, contenuti di carattere spirituale, e a maggior ragione può avere come oggetto dati registrati su supporto informatico che, ancorché non possono essere “toccati” materialmente costituiscono pur sempre dei beni di cui ciascuno è il legittimo proprietario. Si può pertanto per testamento disporne la distruzione, il riutilizzo in un determinato modo o il trasferimento all’erede o al legatario designato.
IL TESTAMENTO ON LINE E BIOLOGICO
Si parla di testamento online relativamente a tutti quegli strumenti che hanno ad oggetto la propria volontà in caso di malattia che impedisca la corretta manifestazione dei propri desideri. Il testamento biologico di cui si possono ricavare molteplici spunti tramite internet provvede a supplire anticipatamente alla perdita della capacità di decidere o di comunicare le proprie decisioni ai terzi per effetto di malattie invalidanti che colpiscono il soggetto a livello cerebrale. È evidente che in questi casi non si potrebbe parlare propriamente di testamento, in quanto lo strumento testamentario è solo quello che trasferisce la propria volontà dopo la morte, non prima. La nostra legge attribuisce valore legale a queste manifestazioni di volontà.
Si ringrazia l’Associazione “Avvocato in famiglia” per la collaborazione. Fonte delle notizie dal sito www.avvocatoinfamiglia.com
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