a cura di Luciana Gennari


Con la sentenza n. 24954 del 15 settembre 2021 la Cassazione, sez. lav., ha affermato il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale anche in assenza di richiesta dell’assegno divorzile da parte dell’ex coniuge.

Il caso

La Corte d’appello di Roma aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda della ricorrente volta a conseguire l’assegno sociale (ex L. n. 335 del 1995) nella misura integrale pur non avendo dato prova di aver inutilmente escusso il coniuge divorziato a carico del quale vantava un assegno divorzile di importo pari a Euro 150,00 mensili.

Va premesso che i giudici di merito avevano acclarato che, nonostante l’odierna controricorrente avesse avuto attribuito, in sede di scioglimento del matrimonio, un assegno a carico dell’ex coniuge di importo pari a Euro 150,00 mensili, la relativa somma non era mai stata effettivamente corrisposta dall’obbligato, che si era reso di fatto irreperibile, così sottraendosi ai propri obblighi.

Ciò posto, la Corte ricorda che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell’assegno sociale, stabilisce espressamente che “se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto” e che, all’uopo, “il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi (…) conseguibili nell’anno solare di riferimento”: l’assegno, infatti, “è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.

Tale disposizione va interpretata nel senso che, essendo il conguaglio connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, si ritiene che non possa negarsi l’assegno sociale a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito , in tutto o in parte, incompatibile con l’assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella identica situazione reddituale di coloro che hanno diritto all’assegno sociale (così Cass. n. 6570 del 2010, cit. dalla sentenza impugnata).

Dato che la mancata percezione dell’assegno divorzile era dovuto all’accertata incapienza del coniuge divorziato, il Collegio ha ritenuto che da tale verifica non possa farsi discendere un obbligo gravante sull’assistito di preventiva escussione dell’eventuale soggetto obbligato.

Questa conclusione, infatti, si porrebbe in contrasto con la lettera dell’art. 3, comma 6, della L. 335/95 che considera ai fini del diritto all’assegno solo la circostanza che i redditi siano “effettivamente percepiti”, non anche che l’avente diritto debba dare prova di essersi attivato (infruttuosamente) per riscuoterli.

In pratica, la legge 335/95 non richiede che lo stato di bisogno, ai fini del diritto all’assegno sociale, debba essere anche incolpevole.

Al contrario, unico requisito ai fini del diritto all’assegno sociale è lo stato di bisogno effettivo del titolaredesunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge;  senza quindi che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell’assistito, dell’importo dovuto dall’ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.

Testo integrale sentenza Corte di Cassazione, Sez. L -, n. 24954 del 15/09/2021Avv. Nadia Delle Side –  02 marzo 2022


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

Cell: +39 3358031152


Gli articoli di “Informadisabili”

[catlist name=informadisabili numberposts=1000]