a cura di Luciana Gennari

Il Jobs Act prevede un semplice risarcimento se la condotta illecita del dipendente è stata effettivamente realizzata ma valutata troppo severamente dal datore.

La recente sentenza n. 311 emessa il 13 ottobre 2023 dalla sezione lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno ha stabilito un importante precedente riguardante l’abuso dei permessi della Legge 104/92 chiarendo quando la condotta del dipendente può ritenersi lecita e quando invece non lo è. La pronuncia ha peraltro fornito un’importante spiegazione in merito alle conseguenze cui va incontro il datore di lavoro nel caso di errata valutazione della condotta.

Questo articolo esaminerà i dettagli della pronuncia e spiegherà in termini semplici le implicazioni per i lavoratori e i datori di lavoro.


Che cosa dice la sentenza sulla Legge 104?

La sentenza stabilisce che è illegittimo il licenziamento del lavoratore che, durante i permessi previsti dalla Legge 104/92 per assistere un familiare disabile, svolge anche commissioni personali.

L’assistenza, infatti, deve essere valutata in modo flessibile, considerando anche i bisogni privati e familiari del dipendente, anche se non risulta collocata del tutto nell’orario che sarebbe stato di servizio. Del resto chi assiste un familiare disabile è sicuramente più svantaggiato rispetto agli altri colleghi avendo meno tempo, durante la normale settimana lavorativa, per dedicarsi alle proprie necessità. Ed è quindi normale che vi provveda, anche se in via minoritaria, durante i giorni di permesso.

Ciò che rileva – ha più volte precisato la Cassazione – è che, durante i permessi, il dipendente soddisfi in via preminente le esigenze del familiare disabile. Ma ciò non gli impone di abdicare del tutto alle necessità personali e familiari proprie come ad esempio accompagnare i figli durante le attività post scolastiche e attenderli fuori la palestra o il centro di inglese.

Ne consegue che laddove il lavoratore durante le ore di permesso svolga comunque compiti costituenti un’utilità propria, l’eventuale licenziamento è illegittimo.

Ciò che conta è il nesso di causa-effetto fra la fruizione del permesso e il beneficio per il familiare malato: quando sussiste, non si configura alcun abuso del diritto e, dunque, la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Sarebbe del tutto diverso, osserva il giudice, se la lavoratrice avesse utilizzato le ore concesse dall’azienda, ad esempio, «per compiere viaggi» o comunque senza recarsi dalla mamma.

Il licenziamento è considerato illegittimo?

Sì, la sentenza ha determinato che il licenziamento è illegittimo se non si basa su una giusta causa o un giustificato motivo. Se le azioni del lavoratore, pur non essendo esclusivamente dedicate all’assistenza, non contravvengono agli obblighi di correttezza e buona fede e si rivelano utili per il familiare assistito, il licenziamento è privo di fondamento legale.

Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro?

In caso di licenziamento giudicato illegittimo, il datore di lavoro – sostiene il giudice – non è tenuto a reintegrare il dipendente sul posto ma a versargli un’indennità risarcitoria. La sentenza specifica che questa indennità è pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore, calcolata in base a diversi fattori come la dimensione dell’azienda e l’anzianità di servizio del dipendente.

Come deve essere valutata l’assistenza fornita dal lavoratore?

L’assistenza fornita durante i permessi Legge 104 non deve necessariamente cadere durante l’orario lavorativo regolare e non deve escludere la possibilità che il lavoratore attenda anche a bisogni personali o familiari. L’importante è che vi sia un beneficio concreto per il familiare disabile.

Fonte : https://www.laleggepertutti.it/ – 7 Novembre 2023  – Raffaella Mari


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

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