a cura di Luciana Gennari

L’Inps con messaggio n. 4107 del 20 novembre scorso ha comunicato l’aggiornamento delle procedure informatizzate per la gestione delle prestazioni di invalidità civile, in particolare con riferimento al calcolo degli oneri deducibili.

Si sa che ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile occorre, oltre al requisito sanitario, anche quello reddituale, ossia è necessario che l’invalido non superi determinati limiti di reddito.

Il limite di reddito per la concessione delle prestazioni di invalidità civile è costituito dai redditi da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, cioè dal reddito complessivo del richiedente la prestazione di invalidità, al netto degli oneri deducibili.

Nello specifico, per il diritto alle prestazioni di invalidità civile i redditi vanno dichiarati al netto degli oneri deducibili.

Facciamo un esempio: si pensi all’invalido avente 20 mila euro di redditi e una badante, per cui paga all’Inps 4.000 euro di contributi (questi contributi costituiscono un onere deducibile).

Orbene, il limite di reddito da non superare per avere diritto alla pensione di invalidità civile (al 100%) è di € 17.920,00. L’invalido in questione ha diritto alla pensione di invalidità potendo dichiarare redditi per 16mila euro (infatti ai 20mila euro di redditi dichiarati occorre sottrarre gli oneri deducibili, ossia le 4mila euro), al di sotto della soglia di 17.920 euro fissata per l’anno 2023 ai fini del diritto.

L’Inps nel messaggio n. 4107/2023, precisa anche che possono essere acquisiti gli oneri deducibili degli anni passati, purché siano stati denunciati all’Agenzia delle entrate, e siano accompagnati dalla relativa documentazione di spesa.

Questo rappresenta il terzo intervento chiarificatore dell’Inps sul calcolo dei redditi per la verifica del diritto alle prestazioni economiche d’invalidità civile.

Ad esclusione dell’indennità di accompagnamentoindennità speciale (ciechi parziali) e indennità comunicazione che spettano indipendentemente dal reddito, le altre prestazioni d’invalidità civile competono se viene rispettato un limite di reddito (per tale motivo si parla di prestazioni collegate al reddito).

Per il 2023, i limiti di reddito da rispettare sono sostanzialmente due:

Pertanto, richiedenti e titolari di prestazioni di invalidità civile devono dichiarare i redditi all’Inps, anche con autocertificazione se non sono oggetto di una dichiarazione al Fisco. In mancanza di comunicazione dei redditi, dopo uno o più solleciti e un preavviso, l’Inps sospende la prestazione per 120 giorni, al termine dei quali, persistendo il mancato riscontro dei redditi, la revoca definitivamente.

Quali redditi dichiarare

Per verificare il mancato superamento dei redditi ai fini del diritto alle pensioni di invalidità civile rilevano tutti i redditi, di qualsiasi natura, calcolati ai fini Irpef. Si considerano i redditi del richiedente e, talvolta, anche quelli del coniuge e di altri familiari. Non si tiene conto del reddito relativo: alla prestazione per la quale è fatta verifica, alle rendite Inail, alle pensioni di guerra, all’indennità di accompagnamento, alla casa di abitazione.

Nel messaggio n. 1688/2022, l’Inps ha precisato, tra l’altro, che i redditi vanno dichiarati “al netto delle ritenute fiscali”, diversamente da quanto stabilito dalla normativa che, invece, prevede la dichiarazione “al lordo delle ritenute fiscali”. Cosa che ha determinato rettifiche a carico degli interessati: il reddito al lordo Irpef è più alto di quello al netto dell’Irpef. Pertanto, con messaggio n. 2705/2023, l’Inps ha rettificato e precisato che il reddito va considerato “al lordo delle ritenute fiscali”.

Ora con messaggio n. 4107/2023, l’Inps precisa nuovamente che va dichiarato “il reddito complessivo ai fini fiscali al netto degli oneri deducibili” (tra gli oneri deducibili: assegni periodici al coniuge; contributi per i domestici; contributi e donazioni erogati alle Onlus, etc.).

L’Inps comunica, inoltre, di aver aggiornato le procedure di gestione che possono acquisire anche gli oneri deducibili relativi agli anni passati, purché siano stati comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite dichiarazione dei redditi. Sia in fase di prima domanda, sia in fase di domanda di ricostituzione per motivi reddituali, resta possibile presentare gli oneri deducibili solo se viene prodotta la documentazione relativa alle spese sostenute.

Fonte : https://diversabili.it/ – Avv. Nadia Delle Side – 24 Novembre 2023 


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

Cell: +39 3358031152


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