a cura di Luciana Gennari

 

Secondo un recente ordinanza della Cassazione non ha diritto all’assegno divorzile il coniuge che, anche invalido, continua a lavorare.

L’assegno sarebbe dovuto solo se il coniuge più debole riesce a provare di non avere i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa e non può procurarseli. Dunque, l’assegno divorzile non spetta alla moglie, anche se invalida e sessantenne, che ha continuato a lavorare (nel caso in esame come psicologa) e non ha mai chiesto la pensione di invalidità.

Il caso

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10702 del 20 aprile 2023, ha rigettato il ricorso di una donna alla quale era stato negato l’assegno divorzile poiché non aveva dato la prova dell’inadeguatezza dei suoi redditi, nonché stante la breve durata del matrimonio e risultando che nessuna delle parti aveva sacrificato il proprio percorso professionale onde consentire la crescita dell’altro coniuge ovvero risultava avere contribuito alla formazione di un patrimonio familiare (inesistente).

La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado che aveva fissato un assegno divorzile corrispondente all’importo di mantenimento fissato in separazione, ha revocato l’assegno.

Benché la moglie, in seguito ad un intervento di isterectomia, fosse stata dichiarata invalida, aveva continuato a svolgere la libera professione come psicoterapeuta, dichiarando di percepire una retribuzione mensile di circa 1.000,00 euro.

Invece, l’ex marito percepiva una retribuzione mensile di euro 2.500,00 ma doveva versare 400,00 euro al mese per il mantenimento della figlia nata dal precedente matrimonio.

Secondo la Corte d’appello non era riconoscibile alcun assegno alla donna, per cui quest’ultima ricorreva in Cassazione.

La sentenza

La ricorrente si duole dell’omesso esame delle sue condizioni di salute e della sua inabilità lavorativa, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto tener conto sia della durata, tutt’altro che breve del matrimonio (10 anni), della sua età di sessantenne, della mancata disponibilità di un immobile di proprietà, del contributo da essa dato alla formazione del patrimonio comune e di quello del coniuge, avendo investito somme di denaro (anche attraverso prestito dei propri familiari) nella ristrutturazione e negli arredi della casa familiare di proprietà esclusiva dell’ex coniuge.

La Cassazione, nell’ordinanza in oggetto, ribadisce l’orientamento ormai consolidato in materia di riconoscimento di assegno divorzile (Cfr. Cass. Civ. S.U. n. 12287/2018).

Una volta sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento.

Al principio fa eccezione l’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, e il caso in cui nel matrimonio ci sia stato uno spostamento patrimoniale ingiustificato dall’uno all’altro, che deve essere corretto attraverso il riconoscimento di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.

È il caso in cui uno dei due abbia scarificato le proprie aspettative professionali per favorire la carriera dell’altro o per dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia.

Nell’ipotesi in cui non si possa dare la prova di ciò, l’assegno divorzile può essere solo giustificato da una esigenza assistenziale, ossia spetterebbe solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive.

Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva già rilevato che nessuna delle parti si era sacrificata per consentire la carriera dell’altro coniuge o per contribuire alla formazione di un patrimonio familiare.

Quanto alla componente assistenziale, sempre la stessa Corte d’appello aveva giustamente tenuto conto delle condizioni di salute della donna, rilevando che la malattia oncologica risaliva agli anni del matrimonio e che, a seguito del divorzio, malgrado le fosse stata riconosciuta un’invalidità nella misura del 75%, la stessa aveva continuato a svolgere l’attività di libera professionista, dichiarando una reddito mensile pari a circa 1.000,00 euro, considerato inattendibile in relazione agli oneri sostenuti, e non aveva altresì mai richiesto né pensione di invalidità, né assegno di mantenimento, proprio perché continuava a lavorare.

Fonte: https://diversabili.it – 8 Giugno 2023 


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

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