a cura di Luciana Gennari


La Corte di cassazione con sentenza n. 29449 del 23/12/2020 ha stabilito che l’indennità di accompagnamento è negata nei casi di grave malattia con sicura sopravvenienza della morte in poco tempo, dal momento che in tale ipotesi la continua assistenza risulta finalizzata non a consentire il compimento degli atti quotidiani del vivere (tra i quali l’alimentazione, la pulizia personale, la vestizione) ma a fronteggiare una “emergenza terapeutica” quali le cure domiciliari, talora palliative.

Quindi, non può essere accolta la richiesta della predetta provvidenza economica da parte di chi, affetto da una malattia terminale per cui “è certa e vicina” la sopravvenienza della morte, ha bisogno di assistenza, per esempio, per essere curato in casa.

Il caso

Alla pronuncia della Cassazione si è giunti a seguito di ricorso proposto avverso alla sentenza della Corte d’appello di Napoli, da parte degli eredi di un malato oncologico terminale (deceduto nel frattempo), che aveva negato l’indennità di accompagnamento, in adesione alle conclusioni rassegnate dal ctu in giudizio.

L’INPS, in qualità di controparte, non aveva concesso l’indennità di accompagnamento al de cuius poiché dagli accertamenti peritali e dalle risultanze documentali (di cui si è tenuto conto in primo e secondo grado e, ora, anche di fronte alla Cassazione) l’assistenza per cui si richiedeva la prestazione economica riguardava la fase terminale della malattia in occasione della quale erano state fornite terapie d’urgenza.

La Cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale che vuole l’indennità di accompagnamento erogata in favore degli invalidi civili totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Con la conseguenza che l’indennità deve essere invece esclusa quando una persona, a causa dello stato avanzato della malattia, si trovi in prossimità del decesso e necessiti non solo di un aiuto quotidiano per le prime necessità, ma anche di un sostegno terapeutico domiciliare.

Infatti, sia nel giudizio di primo che in quello di secondo grado è stato accertato che l’assistenza, assicurata anche attraverso ricoveri in strutture, era in realtà volta alla somministrazione delle terapie necessarie e non all’ausilio delle impellenze quotidiane.

Dunque, sottolinea la Cassazione, lo scopo dell’indennità di accompagnamento è quello di incentivare l’assistenza domiciliare della persona invalida, in luogo di un onere ben più gravoso in capo allo Stato come quello del ricovero in strutture pubbliche, con un risparmio in termini di spesa sociale.

Secondo la Cassazione, pertanto:

L’indennità di accompagnamento può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, nel qual caso la continua assistenza risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani del vivere (tra i quali l’alimentazione, la pulizia personale, la vestizione) sebbene a fronteggiare una emergenza terapeutica (cfr. Cass. n. 7179 del 2003 e nn. 9583 e 11610 del 2002)”.

Infine, gli ermellini ribadiscono un altro consolidato orientamento (sentenza n. 7179 del 2003) per cui la presenza di malattie gravi, tali da reputare inevitabile la morte dell’individuo ma senza un giudizio prognostico sulla vicinanza temporale dell’evento (certo nell’anno, ma incerto nel quando) non escludono il diritto all’indennità di accompagnamento.

Non sarebbe legittimo, infatti, negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che, entro un arco di tempo indeterminato, sopraggiungerà la morte.

Fonte: Avv. Nadia Delle Side – https://diversabili.it/


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

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