a cura di Luciana Gennari

 

Come non pagare l’Imu quando bisogna trasferire la residenza nel luogo in cui si trova il disabile da assistere.

Chi chiede al proprio datore di lavoro un periodo di congedo straordinario per assistere un familiare disabile si scontra con una grossa difficoltà pratica, o, se vogliamo, una vera e propria beffa, dovuta alla mancanza di coordinamento tra la normativa assistenziale e quella fiscale: dovendo necessariamente convivere con l’assistito, se non c’era già coabitazione prima tra i due, occorre trasferire la propria residenza.

Ma così si perde il requisito di esenzione Imu per l’abitazione principale, la cosiddetta “prima casa”, che richiede sia la residenza anagrafica sia la dimora effettiva.

Esiste, tuttavia, un modo valido e legale che consente di fruire del congedo Legge 104 senza perdere l’esenzione Imu: si tratta della residenza temporanea. Vediamo come funziona questo metodo.

Congedo straordinario legge 104

Il congedo straordinario legge 104 è un’aspettativa dal lavoro, concessa per assistere un familiare disabile, con un handicap accertato dalle competenti commissioni mediche e riconosciuto dall’Inps ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 (situazione di disabilità grave). La persona da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere, cliniche, Rsa o case di cura, che assicurano l’assistenza sanitaria continuativa.

Il periodo di congedo ha la durata massima di 2 anni, nell’arco dell’intera vita lavorativa, e per ciascun disabile. Ciò significa che, ad esempio, una lavoratrice non potrà fruire di 2 anni di congedo straordinario per assistere un genitore e di ulteriori 2 anni per assistere l’altro, perché non è consentito il “raddoppio” dei periodi.

Possono chiedere il congedo straordinario legge 104 i lavoratori dipendenti, che hanno il seguente grado di parentela con il disabile in situazione di gravità:

  • coniuge convivente, o parte dell’unione civile, o convivente di fatto;
  • padre o madre (anche adottivi o affidatari), in caso di mancanza del coniuge o delle figure ad esso equiparate;
  • figlio convivente del portatore di handicap, se mancano gli appartenenti alle categorie suddette o se sono affetti essi stessi da patologie invalidanti;
  • fratelli e sorelle conviventi e, in loro mancanza, altri parenti o affini entro il terzo grado.

Il periodo di congedo straordinario è retribuito con un’indennità erogata dall’Inps, commisurata all’ultima retribuzione percepita e comprensiva dei ratei di tredicesima, ed è coperto da accredito di contribuzione figurativa.

Esenzione Imu prima casa

L’abitazione principale non è soggetta al pagamento dell’Imposta municipale unica: è la ben nota esenzione Imu sulla prima casa, ma per beneficiarne occorrono due precise condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica.

Una sola delle due non basta, occorrono entrambe. Inoltre deve trattarsi di un immobile non di lusso: sono tali quelli inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, perciò rientrano nell’agevolazione solo le case comprese nelle categorie da A/2 ad A/7.

L’art. 43 del Codice civile dispone che: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale».

Deve trattarsi, quindi, del luogo in cui si abita in forma continuativa, non sporadica o occasionale: ed è per questo motivo che sono escluse dall’esenzione Imu le seconde (o terze) case adibite a vacanze per i soggiorni estivi o invernali.

I Comuni possono verificare l’effettività o meno della residenza con tutti i modi utili, ed anche mediante i controlli sulle utenze di luce, acqua e gas, per quantificare l’entità dei consumi ed i periodi in cui si sono verificati, in modo da riscontrare se sono continuativi per la maggior parte dell’anno o se, invece, sono concentrati solo in alcuni mesi.

Residenza temporanea per non perdere l’esenzione Imu

Abbiamo detto all’inizio che chi usufruisce del congedo legge 104 deve trasferire la propria residenza nel luogo in cui si trova la persona disabile da assistere, in modo da rispettare il necessario requisito della convivenza.

Ad esempio, un figlio adulto e sposato, lavoratore e con un nucleo familiare autonomo, che si era trasferito da tempo in un’altra città, diversa da quella di origine, se deve prestare assistenza all’anziana madre disabile – che non vive più con lui – può ottenere il congedo legge 104 solo se si trasferisce presso di lei, o se porta la madre a vivere con sé.

In entrambi i casi, chi sposta la residenza perderebbe il diritto all’esenzione Imu per l’abitazione principale, a meno che non abbia l’accorgimento di fissare una residenza temporanea.

È possibile, infatti, chiedere al Comune un cambio di residenza temporaneo, per la durata massima di 12 mesi: bisogna fare un’apposita domanda al Comune – specificando il motivo – in modo da essere iscritti nel registro della popolazione temporanea.

A questo punto si potrà mantenere l’esenzione Imu sull’abitazione principale.

E l’Inps ritiene validamente sussistente il requisito della coabitazione tra lavoratore in congedo legge 104 e familiare assistito anche con l’acquisizione della residenza temporanea.

L’unico accorgimento è che la richiesta di residenza temporanea deve essere presentata prima della domanda di congedo straordinario ai sensi della legge 104, perché altrimenti questo periodo di astensione dal lavoro non potrebbe essere concesso, mancando il requisito della convivenza tra lavoratore ed il familiare assistito.

Lo svantaggio della procedura che abbiamo descritto è la durata, limitata a soli 12 mesi al massimo, oltre i quali la residenza non può più essere considerata temporanea e si converte in definitiva; invece il congedo legge 104 potrebbe protrarsi fino a 2 anni.

Quindi la residenza temporanea consente di mantenere l’esenzione Imu al massimo per un anno, oltre il quale l’immobile in questione non potrà più essere considerato prima casa e sarà soggetto al pagamento regolare.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it – 2 Aprile 2023 – Autore: Paolo Remer


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

Cell: +39 3358031152


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