a cura di Luciana Gennari
L’Inps nella circolare n° 122 del 27-10-2022 fornisce le indicazioni sui nuovi congedi parentali dopo le novelle apportate dal decreto legislativo n. 105/2022.
Tra le principali novità si segnala il nuovo congedo di paternità obbligatorio, l’estensione della durata del congedo parentale (da sei mesi a nove mesi totali); per la prima volta viene riconosciuto anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale; l’introduzione della possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.
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Quindi, a partire dal 13 agosto 2022 anche i padri lavoratori autonomi hanno diritto al congedo parentale (indennizzato al 30% della retribuzione convenzionale) che spetterà per tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bimbo. Sempre dal 13 agosto i lavoratori dipendenti potranno fruire dell’indennità di congedo parentale sino al 12° anno di vita del bimbo.
La riforma, come già anticipato in questo articolo ” Novità per congedi e permessi legge 104: cosa cambia dal 13 agosto” fa parte del pacchetto di misure varate dal precedente Governo per sostenere la natalità e conciliare gli impegni vita-lavoro.
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO PER LAVORATORI DIPENDENTI
Il dlgs n. 105/2022, dal 13 agosto 2022 ha stabilizzato il cd. congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti. Si tratta di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto gemellare) di astensione obbligatoria, utilizzabili in via autonoma e indipendente dal congedo della madre, non frazionabili in ore e usufruibili anche in modo non continuativo.
Tale congedo è indennizzato al 100% della retribuzione e può essere cumulato anche con il “congedo di paternità alternativo” (ossia quello che spetta in caso di morte, grave infermità o abbandono del minore da parte della madre), ma non nelle stesse giornate.
Novità
Tra le novità, il fatto che il congedo può essere utilizzato nel periodo che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita o all’ingresso del bambino nel nucleo familiare (incluso il caso di morte perinatale ossia nelle 28 settimane prima del parto o entro la settimana successiva).
Destinatari del congedo per paternità
I destinatari del congedo per paternità sono tutti i lavoratori dipendenti (ora anche a quelli del pubblico impiego), anche i lavoratori domestici e gli agricoli a tempo determinato. Sono, invece, esclusi i lavoratori autonomi (anche dello spettacolo) e i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata al proprio datore di lavoro in forma scritta o mediante il sistema informativo aziendale (se presente) entro 5 giorni dall’astensione dal lavoro. Se è l’Inps a pagare l’indennità (ad esempio lavoratori agricoli e domestici) la domanda va presentata telematicamente all’istituto di previdenza. Per il lavoratore del pubblico impiego la domanda va presentata direttamente all’amministrazione datrice di lavoro competente all’erogazione dell’indennità.
CONGEDO PARENTALE (DIPENDENTI)
Sono state riviste le durate dei congedi parentali per i genitori lavoratori iscritti alle varie gestioni. Il congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti prevede che fino al 12esimo anno di vita del figlio (non più sino al 6° anno) competa a ciascun genitore lavoratore un’indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all’altro genitore. I genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità sempre pari al 30% della retribuzione.
L’Inps, nella già menzionata circolare, spiega che dal 13 agosto 2022 i periodi di congedo parentale indennizzabili sono i seguenti:
- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Restano, invece, invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al “genitore solo”, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Per i periodi di congedo parentale aggiuntivi ai 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 % della retribuzione, a patto che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
CONGEDO PARENTALE (GESTIONE SEPARATA)
Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, invece, è data la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore.
I genitori hanno, altresì, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.
CONGEDO PARENTALE (AUTONOMI)
Infine, è previsto il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
MATERNITÀ (LAVORATRICI AUTONOME)
Maggiore tutela è stata poi conferita alla maternità delle lavoratrici autonome, che a decorrere dal 13 agosto 2022 copre anche i periodi antecedenti, ossia 2 mesi prima del parto nel caso di gravidanza a rischio certificata dalle ASL.
Per potere indennizzare tali periodi, la lavoratrice autonoma deve però produrre all’Inps l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all’articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Sono escluse le casistiche di indennità per mansioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 17.
Infine, l’Inps chiarisce che l’indennizzabilità è subordinata alla regolarità contributiva così come previsto per la normale indennità di maternità e che in relazione a tali periodi non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
Testo completo della Circolare Inps 122 del 27.10.2022 – Fonte: https://diversabili.it/

Luciana Gennari
Nata a Roma il 7 febbraio 1953 – Vive a Roma
Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.
Email: luciana.gennari53@gmail.com
Cell: +39 3358031152
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