a cura di Luciana Gennari

 

Quando scatta per le aziende l’obbligo di inserire in organico delle persone con invalidità? Quali sono i settori esonerati?

Ci sono delle aziende con determinate caratteristiche che hanno l’obbligo di assumere una quota di lavoratori meritevoli di una particolare tutela ed appartenenti alle cosiddette quote di riserva, seguendo certe procedure e nel rispetto di determinate condizioni.

Tale obbligo riguarda in particolar modo i soggetti con disabilità. Di seguito vedremo chi deve assumere dei lavoratori disabili e quali sono le percentuali da rispettare per quanto riguarda l’organico complessivo.

Vanno fatte un paio di premesse. La prima, che le Regioni possono prevedere determinate quote riservate a particolari categorie a rischio di esclusione sociale.

La seconda, che sono previste delle penalità quando i datori non presentano la certificazione attestante il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili: in pratica, questi imprenditori sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, non possono essere affidatari di subappalti, né possono stipulare i relativi contratti.

Le aziende obbligate all’assunzione di disabili

I datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti devono rispettare l’obbligo di assumere un numero di soggetti disabili che varia in base alle dimensioni dell’organico complessivo. A tal fine, e per individuare la dimensione occupazionale dell’azienda, vengono computati di norma tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

I dipendenti part-time si calcolano per la quota di orario effettivamente svolto, facendo riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore, e riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell’azienda, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore al 50% di quello normale.

Significa che il computo aritmetico si effettua sommando le ore di tutti i contratti part-time e rapportando il risultato ottenuto al totale delle ore prestate a tempo pieno con il successivo arrotondamento ad unità delle frazioni superiori al 50%.

Sono esclusi dal computo della dimensione occupazionale aziendale i seguenti lavoratori:

  • gli apprendisti a tempo determinato con contratto fino a sei mesi;
  • gli apprendisti a tempo determinato con contratto superiore a sei mesi se assunti per ragioni sostitutive. Si computano invece come unità negli altri casi;
  • somministrati in missione presso l’impresa utilizzatrice;
  • dirigenti;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i dipendenti assunti per attività da svolgersi all’estero;
  • gli operai agricoli stagionali, fino al limite di 180 giornate di lavoro annue;
  • il personale di cantiere che opera all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori e gli addetti al trasporto del settore edile, solo per il periodo di attività del cantiere;
  • il personale viaggiante e navigante del settore trasporto aereo, marittimo e terrestre e dell’autotrasporto;
  • il personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto nel settore impianti a fune;
  • il personale di sottosuolo e adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale nel settore minerario;
  • il personale distaccato rispetto all’organico del distaccatario;
  • il personale viaggiante del settore autotrasporto;
  • i lavoratori divenuti inabili, dopo l’assunzione, allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%;
  • i dipendenti divenuti invalidi, dopo l’assunzione, per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • gli invalidi civili assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;
  • orfani e coniugi superstiti già assunti alla data del 18 gennaio 2000.

Quali aziende non sono obbligate ad assumere disabili?

Ci sono delle aziende appartenenti ad alcuni settori che sono esonerate dall’obbligo di assumere dei lavoratori disabili, nonostante abbiano più di 15 dipendenti. L’esonero riguarda, però, solo alcune categorie professionali.

Nello specifico, non sono tenute a rispettare quest’obbligo le imprese dei settori:

  • edile, per il personale di cantiere e gi addetti al trasporto;
  • trasporto aereo, marittimo e terrestre ed autotrasporto, per il personale viaggiante;
  • impianti a fune, per il personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;
  • minerario, per il personale di sottosuolo e per quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale;
  • vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio, per tutto il personale ad esclusione di quello amministrativo;
  • partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, per tutto il personale tranne per quello amministrativo e tecnico-esecutivo.

Quanti lavoratori disabili bisogna assumere?

Come detto all’inizio, il numero dei lavoratori disabili da assumere varia a seconda di quello dei dipendenti complessivamente impegnati nell’azienda. Nel dettaglio:

  • nelle imprese da 15 a 35 dipendenti: obbligo di assumere 1 disabile;
  • nelle imprese da 36 a 50 dipendenti: obbligo di assumere 2 disabili;
  • nelle imprese con almeno 51 dipendenti: obbligo di assumere un numero di disabili pari al 7% dei lavoratori occupati.

Al superamento della soglia occupazionale, l’azienda deve rispettare l’obbligo di assunzione.

Le persone disabili che risultano disoccupate e vogliono inserirsi nel mercato del lavoro compatibilmente con le loro condizioni e capacità devono iscriversi iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato.

I datori di lavoro interessati devono rivolgersi agli organi pubblici per richiedere l’avviamento dei singoli lavoratori e quindi procedere alla loro assunzione.

Fonte: 25 Marzo 2023 – Carlos Arija Garcia


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

Cell: +39 3358031152


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