a cura di Luciana Gennari

 

Con il messaggio 4689 del 28 dicembre 2021, INPS precisa che nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile (invalidi civili parziali) sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00.

RIEPILOGO DELLA NORMATIVA

Legge 118/71: incollocamento

L’art. 13, comma 1, della legge n. 118/71, prevedeva inizialmente, tra i requisiti necessari per la concessione dell’assegno mensile di assistenza, “l’incollocamento”.

L’incollocamento doveva essere provato con l’iscrizione al Centro per l’impiego, consentito in presenza di:

  • totale assenza di attività lavorativa;
  • prestazione di attività lavorativa con ricavi al di sotto di un determinato importo stabilito per legge.

Legge 247/2007: non prestazione di attività lavorativa

Tale norma (L. 118/71) è stata modificata dall’art. 1, comma 35, della legge n. 247/2007 che sostituisce il requisito “dell’incollocamento” con la “non prestazione di attività lavorativa”. La disposizione va intesa nel senso di eliminare l’obbligatorietà di iscrizione alle liste di collocamento ai fini del diritto all’assegno mensile di invalidità.  Dunque, il requisito si incardina non più sullo status di incollocato, ma su quello di disoccupato.

Va ricordato che ai sensi dell’art. 1 del Dl n. 297/2002 lo “stato di disoccupazione” si identifica nella condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti.

Il servizio competente resta il Centro per l’impiego che, in virtù dell’art. 5 dello stesso decreto-legge, prevede la conservazione di tale stato (di disoccupato) anche a seguito di svolgimento di attività lavorativa, ma tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (€ 8.145,00 da lavoro dipendente e € 4.800,00 da lavoro autonomo).

Pertanto, colui che richiede l’assegno mensile deve provare di non svolgere attività lavorativa o di svolgere un’attività lavorativa che assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale (perché in quest’ultimo caso si ritiene comunque sussistente uno stato di disoccupazione).

Messaggio Inps n. 3495 del 14.10.2021

Con il messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021,  l’Inps stabilisce che a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio “l’inattività lavorativa” è nuovamente requisito essenziale, “costitutivo del diritto”, all’assegno mensile di invalidità.

L’Istituto spiega che la Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Di conseguenza lo svolgimento dell’attività lavorativa, indipendentemente dalla misura del reddito ricavato, impedisce il diritto all’assegno mensile di invalidità.  Quindi, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza viene pertanto liquidato solo nel caso in cui risulti “l’inattività lavorativa” del soggetto beneficiario.

Legge 215/2021

L’articolo 12 ter della legge 215/2021 ha riportato la situazione alla più favorevole interpretazione precedente, risolvendo, sotto il profilo giuridico, la questione generata dal messaggio INPS del 14 ottobre 2021, n. 3495.

L’ art. 12-ter inserito dalla legge n. 215/2021 ha, infatti, ridefinito il requisito della inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 precisando che si intende soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite di reddito annuo (personale) per il riconoscimento dell’assegno mensile stesso. Pertanto la prestazione è cumulabile con i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) nei limiti di 4.931€ annui (rivalutati annualmente).

Quindi, il fatto che un invalido civile parziale svolga un lavoro di modesta entità, non preclude la concessione e l’erogazione dell’assegno.

Messaggio Inps n.4689 del 28.12.2021

Cosicché, l’Inps con il messaggio 4689 del 28 dicembre 2021, si adegua alla disposizione di legge, precisando che: a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021, nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile (art 13 della legge n. 118 del 1971) sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, come previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980.

In poche parole: l’assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili con una invalidità compresa tra il 74 ed il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro, purché il reddito non superi il limite previsto per l’erogazione dello stesso assegno (euro 4.931,29 per il 2021).

Di conseguenza sono superate le istruzioni diffuse con il precedente messaggio Inps n. 3495/2021 lo scorso 14 ottobre 2021.

Specifica anche INPS che “le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del citato messaggio n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.”

Fonte: https://diversabili.it – 25 Maggio 2023 


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

Cell: +39 3358031152


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