a cura dell’Associazione “Avvocato in famiglia”


E’ proprio questa la grande  novità della “nuova” Legge 3/2012!

L’esdebitazione, cioè la rimozione in toto di tutti i debiti, è ora possibile anche nei confronti di un debitore che non è in grado di offrire nulla ai creditori “alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”. Insomma dal portafogli non uscirà un euro… purchè si dimostri che un euro, nel portafogli, proprio non c’è! La tanto nominata “legge anti-suicidi” è stata infatti riformata. La vecchia Legge 3/2012, che prima costituiva un autonomo corpo normativo, ora è stata rivista, migliorata ed integrata nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, pubblicato già sulla Gazzetta Ufficiale. C’è la possibilità per un intero nucleo familiare di presentare  una sola volta nella vita “un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento”. Gli eredi non dovranno più preoccuparsi della passività dei Familiari e potranno serenamente accettare la successione. In caso di probabile o futura eredità è necessario difendere i beni di famiglia. Nella nostra società la Famiglia è un valore importantissimo e, finalmente, abbiamo modo di prendercene cura a dovere. Inoltre, la procedura di esdebitamento è stata estesa, non solo ai debiti privati, ma anche a quelli dei soci illimitatamente responsabili per debiti estranei a quelli sociali (liberi professionisti, aziende s.a.s, s.n.c.). E’ importante però sapere e ricordare che NON è possibile cancellare i debiti che derivano da obblighi di mantenimento alimentari o da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè le sanzioni penali.

Questa Legge si può sfruttare una sola volta nella vita. Usatela, è un vostro diritto!

Compreso bene in cosa consistono queste novità, ecco quali sono le tre procedure per ottenere l’esdebitazione:

  • Piano del consumatore: è un vero e proprio programma di pagamento e liquidazione che viene presentato in Tribunale.  E’riservato a chi ha debiti di natura privata, estranei cioè all’attività di impresa, non importa a quanto ammonta l’entità del debito e quanti siano i creditori (potrebbe essere anche uno soltanto, ad esempio l’Agenzia della Entrate e Riscossione). Questo documento viene redatto con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (un team di consulenti di fiducia nominati dal Giudice), il cui nulla osta passa solo dall’autorizzazione del Giudice stesso che non tiene conto del parere dei creditori.
  • Accordo con i creditori: questo è relativo, invece, ai casi in cui il debito, o gran parte di esso, deriva dall’esercizio di attività lavorativa. Questo programma, sempre creato con il supporto di un Occ (Organismo di Composizione della Crisi), a differenza dal precedente, deve ottenere il consenso dei creditori che costituiscono il 60% dei crediti complessivi.
  • Liquidazione del patrimonio: in questo caso, il debitore in stato di crisi richiede, sempre affiancato dall’Occ, la ristrutturazione dei debiti attraverso l’integrale liquidazione del proprio patrimonio.

Le nuove normative si sono proposte di dare una maggiore libertà risolutiva al debitore, proprio perchè questi piani risolutivi sono da intendersi con contenuto libero, con soluzioni che possono variare da caso a caso, con lo scopo di adattarsi ad ogni situazione.

Viene disposto infatti che: “il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’Occ, piuò proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.” Inoltre: “E’ possbile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’Occ.”

Chi non possiede nulla non è più invisibile allo Stato ma, anzi, gli viene restituita la libertà!