a cura dell’Associazione “Avvocato in famiglia”


Telefonate indesiderate: come bloccarle?

E’ possibile bloccare le telefonate indesiderate che si ricevono a ogni ora del giorno sul cellulare? 

Si, in base al Regolamento attuativo della legge n. 5/2018, in vigore dal 4 febbraio 2018, contenente “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”.

Il comma 2 dell’art. 1 della legge n. 5/2018 prevede che possano iscriversi al Registro delle Opposizioni, in via telematica o telefonica, previa specifica richiesta e anche per tutte le utenze fisse e mobili, loro intestate tutti i soggetti interessati che desiderino opporsi al trattamento dei loro numeri telefonici per finalità pubblicitarie, vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazioni commerciale. Il comma 5 dell’art 1 della legge 5/2018 prevede che l’iscrizione al Registro delle opposizioni ha come effetto la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi, in qualunque modo, con ogni mezzo a qualsiasi soggetto. Restano salvi solamente “i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca” e “il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall’interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all’iscrizione nel registro“.

Ma se nonostante questo continuano a chiamarmi?

Dall’entrata in vigore della legge n. 5/2018 è vietato comunicare o trasferire a terzi, in qualunque modo i dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni per finalità pubblicitarie, di vendita, per ricerche di mercato o comunicazioni commerciali non riferibili ad attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. La trasgressione, a meno che non costituisca illecito penale, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e nei casi più gravi la sospensione o la revoca a svolgere l’attività.

Ecco cosa possiamo intanto cominciare a fare:

  • attivazione della funzione “blocco chiamate” dopo ogni telefonata indesiderata per evitare che lo stesso callcenter disturbi di nuovo;
  • immediata  revoca del  consenso dei dati al soggetto che ne dispone per fini pubblicitari (es. operatore telefonico) inviando una raccomandata a/r;

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