a cura di Luciana Gennari


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le modalità attuative della nuova Banca Dati sul collocamento mirato, per l’occupazione dei lavoratori con disabilità

Torniamo a parlare di lavoro e disabilità, dopo la notizia dei giorni scorsi della pubblicazione delle nuove Linee Guida per il collocamento mirato, stilate per migliorare gli strumenti deputati a favorire l’occupazione delle persone disabili.

Stavolta ci concentriamo su uno degli strumenti annunciati con le linee guida, ovvero la nuova banca Dati sul collocamento mirato.

A distanza di 5 anni del decreto legislativo 151/2015, che all’articolo 8 ha modificato l’ articolo 9 della legge 68/1999, è stato infatti pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale il decreto, a firma Orlando, che ne individua le disposizioni attuative.

Nel 2015 il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 definiva i dati da trasmettere e le modalità attuative di una nuova Banca dati che, nelle intenzioni, sarà una raccolta sistematica dei dati che mette in rete tutti gli attori (lavoratori, datori di lavoro, Centro per l’impiego, INPS; Regioni, Inail, ecc.), in modo da migliorareadempimenti, controlli, monitoraggio e la valutazione degli interventi  previsti dalla stessa legge 68/1999 sul Collocamento mirato dei lavoratori con disabilità.

Che dati saranno contenuti

Come contribuiranno i soggetti coinvolti nella nuova Banca dati sul collocamento mirato? In questo modo:

– I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati:

  • prospetti informativi(di cui al comma 6)
  • le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati.
  • Ai fini dell’alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della legge.

– Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative a: 

  • – sospensioni di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68
  • – esoneri autorizzati di cui all’articolo 5, comma 3, legge 12 marzo 1999, n. 68
  • – convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché’ a quelle di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  • soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all’articolo 8, comma 1,
  • gli avviamenti effettuati.

– L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell’articolo 13.

– L’INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi   in   materia   di reinserimento e di integrazione lavorativa delle   persone   con disabilità da lavoro.

– Le regioni alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell’articolo 14.

Chi potrà accedere alla banca dati

Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili a:
– Regioni e Province autonome e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato   con   riferimento   al   proprio   ambito territoriale di competenza;

– Ispettorato nazionale del lavoro (INL) per le attività di vigilanza e a quelle connesse all’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 15, comma 2, della legge n. 68 del 1999;

– ANPAL, cui sono conferite le funzioni di coordinamento nella gestione del collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del1999;

– Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente ai dati concernenti i datori di lavoro pubblici;

– Datori di lavoro pubblici e privati, limitatamente ai propri dati;

– Persone iscritte negli elenchi del collocamento mirato che, limitatamente alla consultazione dei propri dati, potranno accedere attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID)o attraverso la Carta di identità elettronica (CIE).
Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per approfondire: Testo completo del decreto – 29 MARZO 2022


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

Cell: +39 3358031152


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