a cura di Luciana Gennari

In regime di divorzio, l’indennità di accompagnamento corrisposta dall’Inps all’ex moglie (affidataria del figlio con handicap) non può incidere negativamente sul quantum corrisposto a titolo di mantenimento dall’ex marito all’ex moglie. Ciò, in quanto si tratta di una somma che serve all’affidatario per fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio portatore di handicap.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10423 del 19 aprile 2023.
Il caso
L’ex marito aveva chiesto la modifica delle condizioni di divorzio con riferimento al mantenimento del figlio, fissato in Euro 300,00 Euro mensili oltre spese straordinarie, chiedendone la revoca o la riduzione ad Euro 50,00 poiché l’ex moglie, affidataria del figlio con handicap, aveva ottenuto dall’INPS l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per il figlio della coppia; il percepimento di tale prestazione a favore del figlio non era stato dichiarato dalla stessa nel corso del giudizio di divorzio, essendo l’ex marito consapevole solo della circostanza che la domanda era stata presentata.
Il ricorso è stato respinto in primo grado, quindi è stato proposto appello, anch’esso respinto sul rilievo che l’ex marito era consapevole della presentazione della domanda e che comunque l’indennità di accompagnamento ha finalità meramente assistenziali e non può essere presa in considerazione al fine di rideterminare gli obblighi economici del padre nei confronti del figlio.
Avverso l’anzidetto decreto l’ex marito ha proposto ricorso per cassazione.
Motivi della decisione
L’ex marito lamentava che la Corte territoriale aveva errato a ritenere che egli abbia tenuto conto, nel concordare le condizioni di divorzio, dell’indennità di accompagnamento poiché all’epoca egli era a conoscenza solo del fatto che era stata presentata la domanda e non anche dell’effettiva erogazione del contributo.
Nel caso in cui l’odierno ricorrente fosse stato a conoscenza dell’effettiva erogazione da parte dell’INPS di un assegno periodico in favore del figlio, le proprie determinazioni in merito al mantenimento da corrispondere in favore del minore sarebbero state di certo diverse.
L’assegno erogato dall’INPS, infatti, garantisce a controparte la possibilità di disporre di risorse economiche ulteriori per far fronte alla quota di propria spettanza degli esborsi ordinari e straordinari del figlio, con evidente necessità di rideterminare gli equilibri economici sussistenti tra le parti.
Inoltre, l’ex marito lamentava altresì che aveva errato la Corte, nonostante la Procura avesse “espresso parere favorevole alla riduzione del contributo ad Euro 100,00”, a definire l’assegno di accompagnamento una mera provvidenza avente finalità assistenziali destinate a garantire le cure mediche del disabile e che l’indennità erogata dall’INPS, non concorrendo a formare il reddito del beneficiario né del genitore collocatario del minore, non possa essere considerata al fine di rideterminare gli obblighi economici dell’obbligato nei confronti del figlio. Secondo l’ex marito, l’indennità costituisce una “risorsa economica” di cui necessariamente si deve tenere conto.
Secondo la Cassazione, il mutamento delle condizioni della sentenza di divorzio presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, ossia di fatti successivi alla formazione del giudicato, capaci di incidere sull’assetto di interessi dato dal regolamento giudiziale o convenzionale. Non rilevano quindi i fatti che si sono verificati prima della formazione del titolo e che la parte avrebbe potuto far valere nel corso del giudizio, posto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Il giudicato, trattandosi di rapporti familiari, si forma rebus sic stantibus, e quindi resta salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato stesso, esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio.
Nel caso in esame, secondo la Cassazione, è pacifico tra le parti che la erogazione della indennità di accompagnamento è avvenuta nel corso del giudizio di divorzio e che l’odierno ricorrente era già a conoscenza del fatto che la domanda era stata presentata, così come era a conoscenza delle condizioni invalidanti del figlio.
Il riconoscimento della indennità era quindi prevedibile, oltre che facilmente verificabile, essendo il minore in regime di affidamento condiviso, ragion per cui il padre ben avrebbe potuto acquisire presso l’INPS le informazioni relative all’esito della domanda, così come aveva il diritto di chiederle all’altro genitore, e in caso di resistenza di rivolgersi al giudice.
Anche il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, infatti, ha il diritto – dovere, ai sensi dell’art. 316 c.c. ultimo comma, di vigliare sulla istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio; a maggior ragione detto dovere incombe sul genitore pienamente investito della responsabilità genitoriale in caso di affidamento condiviso.
Pertanto, sono del tutto irrilevanti le considerazioni dell’ex marito sulla circostanza che egli sia rimasto “del tutto estraneo all’intero iter procedurale e all’oscuro delle determinazioni adottate dall’Inps in merito all’accoglimento o al rigetto della presentata istanza” per la ragione che “le informazioni relative allo stato di lavorazione di una richiesta presentata all’Istituto sono accessibili soltanto agli utenti che hanno inviato detta domanda”.
Pertanto, resta il fatto che il ricorrente era consapevole della presentazione della domanda al momento in cui ha raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e non risulta che le parti abbiano espresso una riserva di modifica degli accordi in relazione all’esito della pratica, ovvero in qualche modo ne abbiano condizionato l’efficacia al possibile riconoscimento della prestazione assistenziale.
E’ quindi corretto il ragionamento seguito dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto che i due coniugi, nel concordare il contributo di mantenimento per il figlio minore a carico del padre, abbiano tenuto conto anche di tale futura erogazione assistenziale in favore del minore, portatore di handicap grave.
Allo stesso modo, secondo la Cassazione è erroneo è l’assunto che l’indennità di accompagnamento, pur non contribuendo a formare il reddito del percipiente, costituisce una “risorsa economica” di cui necessariamente si deve tenere conto nella determinazione del contributo al mantenimento a carico del genitore.
Infatti, la gestione ordinaria di un figlio portatore di una inabilità del 100% è molto complessa anche sotto il profilo dell’accudimento e del soddisfacimento delle esigenze ordinarie del minore, e che la provvidenza assistenziale erogata dall’INPS è finalizzata a coprire le cure e le prestazioni riabilitative di cui il bambino necessita.
La indennità di accompagnamento è finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all’incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente.
Ne deriva che tale indennità non è una risorsa economica della quale si deve tenere conto in punto di determinazione dell’assegno di mantenimento ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire l’incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura.
Al contrario, il contributo al mantenimento serve a fare fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociale, della opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona.
In sintesi, la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell’altro genitore, in proporzione ai redditi di quest’ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l’obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c..
Pertanto, il ricorso dell’ex marito è stato respinto.
Fonte: https://diversabili.it/ – 21 Aprile 2023

Luciana Gennari
Nata a Roma il 7 febbraio 1953 – Vive a Roma
Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.
Email: luciana.gennari53@gmail.com
Cell: +39 3358031152
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