a cura della Redazione “A tutto notizie”

Con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023 l’Inps ha reso note le istruzioni per presentare la domanda per ottenere il bonus autonomi e professionisti senza Partita Iva, rientrante nelle indennità a sostegno dei lavoratori colpiti dall’emergenza Covid previste dal decreto Aiuti. Vediamo insieme di cosa si tratta e entro quando richiederlo.

Bonus autonomi: che cos’è?

Il bonus per autonomi e professionisti senza partita Iva è un’indennità prevista dall’articolo 2-bis del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 19 agosto 2022. Essa rientra tra le indennità a sostegno dei lavoratori colpiti dall’emergenza Covid previste dal decreto Aiuti (dl 50-2022). La misura è stata disciplinata dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2022, che ha esteso l’accesso al bonus.  

Autonomi e professionisti senza Partita Iva hanno diritto a ricevere un contributo di 200 euro una tantum e l’eventuale integrazione di 150 euro.

Nello specifico, l’importo dell’indennità una tantum è pari a:

  • 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • 350 euro (250 euro più l’integrazione di 150 euro) per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 20.000 euro.

Beneficiari e requisiti

Il bonus riguarda circa 30mila lavoratori autonomi e 50mila professionisti, tra cui circa 30mila specializzandi in medicina e chirurgia.

 Per poter presentare la domanda bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021 per beneficiare dell’integrazione una tantum di 150 euro;
  • essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  • avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
  • non essere percettore degli altri bonus previsti dal decreto Aiuti.

Come richiedere il bonus e entro quando fare domanda

Per beneficiare dell’indennità una tantum è necessario presentare domanda online tramite il servizio dedicato e disponibile nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del portale Inps. Per accedere al sito bisogna essere in possesso di credenziali Spid di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, bisogna selezionare la voce corrispondente alla categorie di appartenenza, fra quelle raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi senza partita IVA” e cliccare il percorso: ‘Sostegni, sussidi ed indennità; Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità’. Successivamente, va selezionata la voce “Vedi tutti” e poi la sezione ‘Strumenti’.

Presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

In alternativa al servizio online, per la domanda ci si può rivolgere agli Istituti di Patronato o anche al Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L’Istituto della previdenza sociale ha reso note le istruzioni per richiedere l’indennità anche per coloro che sono iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, i quali sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

L’Inps specifica che “nel caso (…) in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS”.

Per inoltrare le domande c‘è tempo fino al 30 aprile 2023.

Fonte : “atuttonotizie.it”


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