a cura di Luciana Gennari

 

Responsabilità medica e risarcimento in caso di nascita non desiderata: il ruolo dell’amniocentesi.

«Preferiresti fosse maschio o femmina?». «L’importante è che stia bene». Quante volte abbiamo sentito rispondere così alla domanda sul sesso del nascituro.

Quando una famiglia accoglie un nuovo membro, l’ultima cosa che desidera è una sorpresa inaspettata relativa alla salute del neonato.

A questo dovrebbe servire l’amniocentesi: a valutare in anticipo le condizioni fisiche del feto al fine dell’autodeterminazione della madre.

Ma che succede se il ginecologo non l’ha prescritta? In caso di bimbo nato con disabilità, il medico deve risarcire? E in quali casi la famiglia ha diritto a rivalersi contro la struttura ospedaliera? Il tema è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza. In questo articolo ci rifaremo alla sentenza della Cassazione n. 243/17 che appunto ha valutato tutti i profili della responsabilità medica del ginecologo. Ma

Quando può essere ritenuto responsabile il medico?

Secondo la giurisprudenza, un medico può essere considerato responsabile se non ha prescritto l’amniocentesi a una paziente incinta che, in seguito, dà alla luce un bambino con la sindrome di Down. Sebbene la donna rifiuti nel corso della gravidanza di sottoporsi all’accertamento, il medico può essere ritenuto responsabile.

In cosa consiste il danno da nascita indesiderata?

La “perdita di chance” è un concetto legale che si riferisce all’opportunità mancata di conoscere in anticipo lo stato della gravidanza. Se la paziente lamenta di aver subito un danno alla salute a causa dell’inaspettata scoperta della condizione del figlio solo al termine della gravidanza, la perdita di chance può essere considerata parte del danno attribuibile alla condotta negligente del medico.

Qualcuno lo chiama danno da nascita indesiderata. In ogni caso si tratta di un danno non solo morale ma anche patrimoniale visto che la cura di un bambino affetto da malformazioni fisiche o mentali ha necessità di maggiori cure e sostegno.

Ed è pertanto necessario che il medico risarcisca la famiglia che, proprio per colpa di ciò, sarà tenuto a pagare visite mediche specialistiche, assistenza ma soprattutto dovrà rinunciare alla carriera per dedicarsi maggiormente al figlio.

Quali sono le conseguenze per il medico?

La sentenza della Cassazione, pubblicata il 10 gennaio, riguarda una coppia che ha chiesto un risarcimento al medico che aveva seguito la gravidanza della donna. Una volta nato il bambino, la coppia ha scoperto che il figlio era affetto dalla sindrome di Down e ha chiesto un risarcimento al medico per non aver prescritto l’amniocentesi.

Se si dimostra che un medico non ha prescritto l’amniocentesi e il bambino nasce con una sindrome che tale esame avrebbe potuto rivelare, il medico può essere ritenuto responsabile. La circostanza che la paziente abbia rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi due mesi dopo non annulla l’efficacia causale della mancanza di adempimento quanto alla perdita della chance.

Qual è il ruolo del giudice in questi casi?

Il giudice deve valutare se il rifiuto della paziente di sottoporsi all’amniocentesi è stato influenzato dalla convinzione generata dalla prestazione erroneamente eseguita dal medico. Se ciò viene dimostrato, il medico può essere ritenuto responsabile.

Il principio della Cassazione

La regola affermata dalla Suprema Corte è dunque la seguente: qualora risulti che un ginecologo, cui una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, non abbia adempiuto correttamente la prestazione perché non ha prescritto l’amniocentesi e all’esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che poteva essere  svelare da tale accertamento, egli va considerato responsabile anche se, in un momento successivo a tale visita, la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi presso una struttura ospedaliera in occasione di ulteriori controlli, probabilmente perché confronta dalla precedente diagnosi ricevuta dal proprio ginecologo

Per questo il medico deve risarcire il danno alla salute psico-fisica dei genitori per avere avuto la “sorpresa” della condizione patologica del figlio solo al termine della gravidanza.

Fonte : https://www.laleggepertutti.it – 1 Giugno 2023  – Autore: Raffaella Mari


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

Cell: +39 3358031152


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