a cura di Luciana Gennari

 

Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore.

Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore (1), dell’interdetto (2) o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d’interdizione (3).

Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione.

Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.

Commento

Atti compiuti dall’interdetto: si fa riferimento ad ogni forma di attività negoziale; rispetto alle attività materiali, l’interdetto non subisce limitazioni della propria condizione giuridica.

Annullamento (di atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato): quando l’atto è stato compiuto nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza; non è rilevante la prova che l’atto sia stato compiuto durante una momentanea lucidità psichica. Inoltre, a differenza di quanto accade in tema di annullabilità degli atti compiuti dall’incapace naturale non è rilevante l’esistenza di un effettivo pregiudizio e lo stato di buona o mala fede della controparte.

Avente causa: soggetto acquirente a titolo derivativo di un diritto soggettivo.

(1) Il tutore, quale rappresentante legale dell’incapace, agisce in sede giudiziale per conto dell’interdetto, salvo i casi in cui, in presenza di conflitto di interessi tra i due, sarà il protutore a promuovere l’azione.

(2) L’interdetto acquista la legittimazione ad agire in giudizio dopo la revoca dell’interdizione.

(3) Gli atti compiuti personalmente dall’interdicendo dopo la nomina del tutore provvisorio si trovano in uno stato di pendenza, nel senso che se verrà poi decisa l’interdizione essi saranno annullabili, altrimenti rimarranno validi, salva l’applicabilità dell’art. 428.

 L’intenzione del legislatore è quella di accordare, a tutela degli incapaci legali di agire, una protezione riparatoria-successiva al verificarsi di un pregiudizio, oltre alla previsione di un sistema di protezione preventiva (responsabilità genitoriale, tutela, curatela).

Fonte: https://www.laleggepertutti.it


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

Cell: +39 3358031152


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