a cura della Redazione di “CondominioWeb”


l Tribunale di Sulmona, con la sentenza n. 117 dell’11 maggio 2023, ha affrontato un interessante caso di assicurazione per conto altrui stipulata dal condominio a copertura non solo dei danni prodotti dalle parti comuni ma anche di quelli derivanti dalle singole proprietà private.

Nel caso di specie, il giudice abruzzese ha ritenuto corretto che la polizza condominiale fosse attivata anche per indennizzare i danni da infiltrazioni provenienti dal piano superiore. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.

Infiltrazioni e assicurazione per conto altrui: fatto e decisione

Il condomino del primo piano conveniva in giudizio il proprietario del piano superiore per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni provenienti dal suo appartamento.

A seguito di accertamento tecnico preventivo era infatti emerso come le perdite d’acqua derivassero dalla rottura di una tubazione dell’impianto idrico posto all’interno del sovrastante appartamento.

Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo di essere manlevata dall’assicurazione del condominio: la polizza, infatti, affermava testualmente che «Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini nonché i loro familiari ed eventuali dipendenti degli stessi ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune».

Secondo il Tribunale di Sulmona non ci sono dubbi sulla provenienza delle infiltrazioni, le quali si propagavano dall’appartamento del condomino del piano superiore, come correttamente asserito dal consulente tecnico d’ufficio.

Allo stesso tempo, però, va accolta la domanda di manleva del convenuto: la polizza stipulata dal condominio rientra infatti senza alcun dubbio all’interno delle assicurazioni per conto altrui.

È appena il caso di ricordare che è tale l’assicurazione in cui il contraente, pur agendo senza rappresentanza del soggetto assicurato, deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto (salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato); i diritti spettano invece all’assicurato, che viene subito indicato dalla conclusione del contratto.

In pratica, nel caso di specie il condominio-contraente aveva esteso la copertura assicurativa anche ai singoli condòmini-assicurati, cosicché l’indennizzo spetta non solo se i danni ai proprietari o a terzi sono causati dalle parti comuni (tetto, lastrico, cortile, scale, ecc.) ma anche se derivano dalle singole proprietà private.

La società assicuratrice aveva prestato la sua garanzia per l’intero fabbricato e, quindi, sia per le parti comuni (le sole facenti direttamente capo al condominio quale ente di gestione) che per le parti di proprietà esclusiva.

Ne discende, che, nel caso in esame, la polizza opera come assicurazione per conto altrui, per cui la veste di assicurato non coincide soltanto con quella del condominio – contraente della polizza ma fa capo anche ai singoli condòmini e, quindi, anche al convenuto, con la conseguenza che quest’ultimo, in quanto assicurato, e pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice chiamata in causa.

Infiltrazioni e assicurazione per conto altrui: considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Sulmona fa corretta applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui «in materia di assicurazione per conto altrui, l’assicurato, pur non essendo parte del contratto assicurativo, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all’assicurato, ai sensi del secondo comma dell’art. 1891 c.c. i diritti derivanti dal rapporto assicurativo» (Cass., 20/12/2017, n. 30653).

E ancora: «Nei contratti di assicurazione contro i danni (nella specie stipulato tra un condominio ed una compagnia di assicurazione), la veste di assicurato può non coincidere con quella di contraente e può far capo anche ai singoli condòmini.

In tale ipotesi la polizza opera come assicurazione per conto altrui, con tutte le conseguenze in tema di legittimazione a pretendere l’erogazione dell’indennizzo assicurativo, posto che, nell’assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell’art. 1891, comma 2, c.c. sicché l’assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice» (ex multis, Trib. Torino, 12/10/2021, n. 4561).


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