a cura della Redazione di “CondominioWeb”


Si deve tenere conto però dei limiti previsti dalle norme di natura contrattuale del regolamento di condominio, nonché delle regole previste dalle normative a tutela dei rapporti di vicinato.

Le feste del condomino sul lastrico solare comune

La festa non può svolgersi sul lastrico se una norma del regolamento consentisse l’accesso alla copertura condominiale esclusivamente a tecnici incaricati della manutenzione degli impianti e per il tempo necessario allo svolgimento delle opere.

In ogni caso l’amministratore (anche per evitare conseguenze penali) dovrà rendere inaccessibili i lastrici comuni non calpestabili o non fruibili in base alle ordinarie norme di sicurezza (ad esempio privi di parapetto o che abbiano protezioni contro la caduta non corrispondenti alle vigenti normative).

A tale proposito sembra utile ricordare che è valida e non viziata da eccesso di potere la decisione dell’assemblea condominiale che, per preservare la sicurezza dei condomini, impone alla collettività condominiale di non accedere al lastrico condominiale, privo di parapetto conforme al regolamento edilizio comunale (Trib. Milano, 13 settembre 2019, n. 8230).

Il rumore intollerabile

I condomini e loro familiari conviventi (che non devono mantenere il distanziamento interpersonale neppure nei luoghi pubblici o aperti al pubblico) sono certamente liberi di svagarsi all’interno dell’abitazione, organizzando anche “festicciole ragionevoli” ma non possono pensare di produrre immissioni intollerabili con cori eccessivi o stereo ad alto volume.

Come prevede l’art. 844 c.c., il proprietario di un fondo non può impedire i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità.

In particolare ai fini della valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, la giurisprudenza utilizza il c.d. criterio comparativo, che assume come punto di riferimento il “rumore di fondo” della zona, vale a dire quel complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi

Tale criterio consiste nel confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al fine di verificare se sussista un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità.

In particolare secondo la giurisprudenza il rumore si deve ritenere intollerabile allorché, sul luogo che subisce le immissioni, si riscontri un incremento dell’intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel (Cass. civ., sez. II, 23/01/2023, n. 2757; Cass. civ., sez. II, 06/02/2020, n. 2757).

Questo valore viene solitamente considerato il limite massimo accettabile di incremento del rumore, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ed è stato riconosciuto anche dai giudici come “un valido ed equilibrato parametro di valutazione” per un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari.

Naturalmente si deve poi considerare che l’organizzazione di feste familiari “notturne” non è possibile se una clausola di natura contrattuale del regolamento impone l’assoluto divieto di recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura, ad esempio, dalle ore 20,00 alle ore 8,00. Tale prescrizione, nel vietare semplici “rumori” che rechino “disturbo”, è ben più restrittiva di quella posta dall’articolo 844 c.c., che richiede la dimostrazione del superamento della soglia della tollerabilità delle emissioni rumorose.

Ne consegue che in presenza di queste restrizioni regolamentari la liceità o meno dell’immissione deve essere determinata non sulla base della norma civilistica generale (art 844 c.c.), ma alla stregua del criterio di valutazione fissato dal regolamento di condominio.

Si tenga conto che quando il bene della tranquillità dei partecipi al condominio sia espressamente tutelato da disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare al fine di ritenere l’attività stessa illegittima, se questa costituisca o meno immissione vietata ex articolo 844 del c.c.

Il disturbo della quiete pubblica: attenzione al volume dello stereo

Anche per le feste a carattere familiare o negli incontri con amici e parenti non è possibile alzare eccessivamente il volume dello stereo atteso che, in caso contrario, si può arrivare a commettere il reato previsto dall’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), secondo cui chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

La configurabilità del reato è realizzata solo se il disturbo non sia limitato agli appartamenti sovrastanti e sottostanti a quello dei condomini-disturbatori: infatti perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.

È importare notare che l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Cass. pen., sez. III, 16/12/2019, n. 50772).

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