a cura della Redazione di “CondominioWeb”


La presenza del corrimano non utilizzato dalla vittima non esclude la responsabilità del condominio per il danno causato dall’oggettiva pericolosità della cosa.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3309 del 24 aprile 2023, ha riconosciuto il risarcimento dei danni al condomino scivolato a causa della pavimentazione particolarmente insidiosa. L’importanza della pronuncia del giudice meneghino consiste nell’aver attribuito tale diritto nonostante l’assenza di testimoni oculari. Analizziamo più approfonditamente la vicenda.

Pavimento scivoloso in condominio: fatto e decisione

L’attore lamentava di essere scivolato a causa della presenza di resina cementizia sul manto pedonale della rampa che conduceva alla portineria, cagionandosi una frattura del polso destro. Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c. Il condominio, regolarmente costituitosi in giudizio, negava ogni responsabilità in quanto: l’attore era ben a conoscenza del tratto ove si era verificato il sinistro, essendo condomino dell’edificio; il fatto era avvenuto in pieno giorno e, pertanto, doveva escludersi ogni tipo di insidia non segnalata; non vi era prova che l’attore fosse effettivamente caduto sul tratto in pendenza né che dalla caduta si fosse verificata la frattura. Il condominio evidenziava, inoltre, come fosse stato appositamente installato un corrimano sul tratto in pendenza cui i condòmini avrebbero potuto appoggiarsi. Concludeva asserendo pertanto che quanto accaduto doveva rientrare nell’alveo dell’imprevedibilità e del caso fortuito che esclude il nesso causale; in ogni caso, ci sarebbe stato concorso di colpa dell’attore per imprudenza.

Anche secondo l’assicurazione, terza chiamata in causa, la caduta era evitabile con l’uso della diligenza ordinaria, dal momento che l’attrice conosceva molto bene i luoghi di causa, essendo residente nel fabbricato, e che la rampa condominiale non risultava assimilabile a un’insidia o a un trabocchetto.

Non è dello stesso parere il giudice meneghino secondo il quale, alla luce dell’istruttoria, deve riconoscersi la sussistenza di molteplici indizi concordanti, precisi e gravi circa le modalità di accadimento del sinistro, da cui sorge la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.

Le concordi testimonianze dei vicini dell’attore hanno infatti riferito che lo stesso, nell’immediatezza, diede del fatto una descrizione che non poteva ritenersi preordinata già da allora al conseguimento del risarcimento. D’altra parte, non è contestato che il tratto di cortile condominiale in discorso fosse scivoloso e in pendenza.

Pertanto, pur non essendovi nessun testimone oculare della caduta, deve concludersi che l’attore effettivamente scivolò e cadde al suolo in quel tratto ove era stata posata una resina cementizia trasparente, scivolosa ed in alcun modo segnalata, tanto più che la consulenza medico legale d’ufficio confermava che la lesione patita era di natura traumatica e compatibile con la modalità di attraversamento di un tratto in pendenza.

Appare invece irrilevante l’esistenza di un corrimano lateralmente alla rampa, atteso che l’attore risultava persona con normale capacità di movimento. Nessun concorso di colpa può essere quindi ascritto al danneggiato.

Pavimento scivoloso in condominio: considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Milano appena commentata applica alcuni dei principi consolidati all’interno della giurisprudenza di legittimità in merito alla responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia.

Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 11592 del 13 maggio 2010), la responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste qualora ricorrano due presupposti:

  • un’alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determini la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto;
  • l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisca un danno.

Nei casi particolari in cui la cosa non sia dotata di dinamismo interno (come lo è, ad esempio, la barriera automatica posta all’ingresso dei parcheggi custoditi) ma risulti di per sé statica e inerte tale per cui richieda la necessaria cooperazione dell’uomo, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante sicché il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., sent. n. 21212 del 20 ottobre 2015) a nulla rilevando la diligenza del custode (Cass., Sez. Unite, ord. n. 20943 del 30 giugno 2022).

Fonte: https://www.condominioweb.com – a cura dell’ Avv. Mariano Acquaviva

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