a cura di Luciana Gennari

Se il cittadino ottiene il riconoscimento dell’invalidità o della Legge 104/92 (stato di handicap) a seguito di sentenza del Tribunale, che fine fa il verbale di invalidità Inps? Vale di più la sentenza o il verbale dell’INPS?

Per rispondere a questa domanda facciamo una po’ di esempi.

Immaginiamo un insegnante che ottiene dal Tribunale del Lavoro, al quale ha fatto ricorso contro l’INPS, una sentenza favorevole che gli riconosce l’handicap con gravità (art 3, comma 3, della Legge 104/92).  

L’insegnante, sulla scorta della sentenza favorevole, presenta alla scuola richiesta per poter usufruire dei permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92, allegando la sentenza del Tribunale del Lavoro. La scuola non accetta la sentenza poiché ritiene che per la concessione dei suddetti permessi sia necessario il verbale della commissione medica Inps dell’handicap.

Immaginiamo ancora il cittadino che propone ricorso contro un verbale di invalidità ASL/Inps che gli aveva negato una certa percentuale di invalidità civile ed il giudice invece gliel’ha concessa con sentenza. Con la sentenza il cittadino si reca presso un concessionario auto per acquistare un’autovettura con l’Iva agevolata al 4% in quanto dalla sentenza risulta che la persona è affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione.  Però il concessionario non accetta la sentenza, affermando che occorre sempre esibire il verbale Asl/Inps e non la sentenza.

Quindi, come bisogna comportarsi nel momento in cui l’ente o il soggetto che ha l’obbligo di concedere una data agevolazione in base ad una sentenza del Giudice non l’accetti solo perché ritiene che occorra unicamente il verbale dell’ASL o dell’Inps?

Vale più il verbale Asl/Inps o la sentenza del Tribunale?

Innanzi tutto, va detto che, al contrario della legge, dei decreti leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti, che sono obbligatori per tutti i cittadini (salvo alcune deroghe stabilite dalla legge stessa), le sentenze valgono ed hanno effetti solo per le parti coinvolte nel processo. In pratica, la sentenza è un provvedimento di un giudice che decide una controversia tra due o più soggetti ed è quindi rivolto solo a disciplinare tale lite ed a decretare chi abbia ragione e chi invece abbia torto.

Nel nostro Ordinamento, la sentenza emessa da un giudice sostituisce a tutti gli effetti il contenuto dell’atto impugnato (nel nostro caso l’atto impugnato, con ricorso davanti al giudice, è il verbale di invalidità o handicap o disabilità).

Questo vale anche nel caso dei ricorsi contro i verbali delle Commissioni Mediche Asl/Inps per il riconoscimento dell’invalidità civile, l’handicap (Legge n. 104/1992), nonché per il riconoscimento della disabilità ai fini del collocamento mirato (Legge n. 68/1999). Quindi, il giudice, pronunciandosi su un ricorso (accertamento tecnico preventivo) proposto contro un verbale Inps/Asl, con la sentenza annulla il verbale che di conseguenza non è più valido.

Pertanto, se il cittadino ha proposto ricorso (vincendolo) contro un verbale di invalidità ASL/Inps perché ha ritenuto che il giudizio espresso dalla Commissione medica non fosse giusto, significa che quella sentenza ha annullato il verbale e perciò lo sostituisce a tutti gli effetti. Non deve e non può, dunque, essere emesso un nuovo verbale dall’Asl/Inps.

In sintesi, la sentenza e la consulenza tecnica d’ufficio (che è la perizia fatta dal medico nominato dal tribunale a seguito di proposizione di ricorso giudiziario) sostituiscono a tutti gli effetti i verbali Asl/Inps di invalidità civile, di handicap (legge 104), disabilità.

Negli esempi sopra richiamati non è corretto il comportamento della scuola e del concessionario che, invece, sono obbligati a concedere le agevolazioni previste dalla legge a seguito di esibizione da parte del cittadino della sentenza e della CTU (perizia redatta dal medico nominato dal giudice dopo la presentazione del ricorso).

diversabili.it – 25 Novembre 2022 


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

Cell: +39 3358031152


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