a cura della Redazione di “CondominioWeb”


Il condominio per occupare il suolo pubblico deve rispettare sia le norme del Codice della Strada, sia quelle del regolamento comunale. ILTribunale di Catanzaro con la sentenza 8 marzo 2023, n. 900 ha affrontato la questione concernente le regole che devono essere tenute presente dal Condominio quando, non proprietario di spazi privati, sia costretto ad utilizzare il suolo pubblico ove collocare i contenitori per la raccolta dei rifiuti. Il regolamento del Comune ove è situato l’immobile stabilisce le procedure da seguire per non incorrere in sanzioni.

Occupazione abusiva di suolo pubblico: fatto e decisione

Il Comune di Catanzaro ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace, chiedendo che il ricorso, promosso in prime cure dal Condominio appellato, fosse dichiarato inammissibile, irricevibile e/o infondato.

L’azione incardinata dal Condominio aveva ad oggetto un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, elevato dalla Polizia locale, per occupazione abusiva di suolo pubblico da parte dell’Ente tramite il posizionamento su strada di “4 carrellati” (alias: contenitori su rotelle per i rifiuti) di considerevoli dimensioni.

Tra i vari motivi di gravame formulati dal Comune assume rilevanza il primo, con il quale era stata dedotta la nullità e/o invalidità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del Codice della Strada (D.lgs. n. 282/1992) e del Regolamento Comunale per la gestione del servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Si costituiva in giudizio il Condominio lamentando, tra l’altro, la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta (TOSAP) era la società di gestione del servizio dei rifiuti, considerato che con la stessa era stato sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito dei bidoni, la cui proprietà era rimasta in capo alla medesima società.

Il Tribunale accoglieva l’appello del Comune, dichiarando il Condominio responsabile per non avere ottemperato alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia e, in particolare, per avere occupato il suolo pubblico con i cassonetti in questione senza chiedere alla competente amministrazione la necessaria autorizzazione.

Inadempimento che risultava essere più che palese, considerato che il verbale di accertamento del Comune relativo alla violazione contestata era successivo alle modifiche apportate al regolamento comunale, dalle quali risultava chiarito il ruolo del Condominio che, tramite il proprio amministratore, si doveva attenere alla procedura stabilita dalla normativa locale.

Considerazioni conclusive

Dalla sentenza dal Tribunale di Catanzaro emerge che la questione oggetto della contestazione nei confronti del condominio è disciplinata da due tipi di norme: una di carattere nazionale rappresentata dal Codice della Strada (art. 20: “occupazione della sede stradale“) e la seconda individuabile nella normativa di rango periferico che, con riferimento alla fattispecie considerata, aveva colmato la lacuna o il vuoto sussistente nel preesistente regolamento comunale che, a tal fine, era stato integrato con altra disposizione diretta a codificare l’iter che il condominio deve seguire per ottenere il rilascio dell’autorizzazione per il posizionamento dei c.d. “carrellati”.

Sarà, dunque, ogni singolo Comune che dovrà stabilire il quadro normativo di riferimento, che può anche comprendere le zone vietate per l’utilizzo del suolo pubblico al fine del posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

Per contro è stato affermato che quando il condominio disponga di uno spazio aperto per alloggiare i “carrellati” questo può essere utilizzato a tale fine senza che si possa obiettare che ciò non avvenga per generiche esigenze di sicurezza, che “non possono spingersi fino al punto di inibire la possibilità di accesso agli operatori agli spazi aperti dell’edificio, altrimenti chiunque potrebbe muovere la relativa obiezione, con la conseguenza che resterebbe del tutto inibito l’uso dei “carrellati” da parte del soggetto incaricato di espletare il servizio” (Tar. Sicilia, sez. Catania, ord. 6 marzo 2020, n. 571). Secondo il giudice amministrativo, inoltre, non assumono rilievo eventuali profili di ordine estetico, rispetto ai quali non sussiste una norma che contenga disposizioni in merito, né motivi di ordine igienico-sanitario, dal momento che non solo la permanenza dei rifiuti nei contenitori è ridotta al minimo indispensabile, ma anche che la pulizia dei contenitori spetta ai condomini.


Fonte: https://www.condominioweb.com – a cura dell’ Avv. Adriana Nicoletti


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