a cura di Luciana Gennari

Dal 1° febbraio 2023 è stata estesa la procedura guidata già attiva in precedenza per le pensioni di vecchiaia, anzianità, vecchiaia anticipata, pensione di vecchiaia contributiva

L’articolo offre un’analisi dell’autrice sulla procedura guidata di presentazione telematica delle domande di pensione di inabilità e di invalidità.

Cassa Forense, inoltro telematico delle domande di pensione dal 1° febbraio 2023

La pensione di inabilità

L’art. 52 del Regolamento unico della Previdenza Forense disciplina la “Pensione di inabilità”, riservandola quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale;
  • l’iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa e l’iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

Per il calcolo della quota di base della pensione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, I c., dello stesso Regolamento. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo di anni:

  • 39 dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,
  • 40 dal 1° gennaio 2021.

Ove la liquidazione avvenga per quote, come previsto dall’art. 61, gli anni aggiunti vengono calcolati nell’ultima quota. Per il calcolo della quota modulare si applica l’art. 49. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali ed è sospesa in caso di nuova iscrizione, fatto salvo il diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla data della reiscrizione.

Entro i 10 anni successivi alla concessione della pensione la Cassa può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza della condizione di inabilità. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

 La pensione di invalidità

L’art. 54 del Regolamento Unico disciplina la “Pensione di invalidità”, destinandola all’iscritto:

  • la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione,
  • che ha maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa e l’iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

Sussiste il diritto a pensione anche quando l’infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa. La misura della quota di base della pensione è pari al 70% di quella risultante dall’applicazione dell’art. 47 del Regolamento e non può essere inferiore al 70% della pensione prevista dall’art. 48, I c., stesso Regolamento, per l’anno della decorrenza. La quota modulare viene liquidata, ex art. 49, al compimento dell’età anagrafica prevista dall’art. 44 o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli Albi, se antecedente.

La Cassa accerta ogni tre anni, solo verso le pensioni che all’atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza dell’invalidità e, tenuto conto anche dell’esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione.

La concessione è definitiva quando l’invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione e abbia maturato il diritto ad una delle pensioni di vecchiaia o di anzianità, può chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza, la corresponsione del trattamento in sostituzione della pensione di invalidità.

Come si presenta l’istanza

Al pari delle prestazioni dirette, il percorso da seguire risulta lo stesso:

  • “Accesso Riservato -> Istanze On-Line -> Pensioni INABILITA’ / INVALIDITA’”

Il primo passaggio riguarda l’opzione tra la pensione di inabilità (art. 52 del Regolamento Unico della Previdenza Forense) ovvero di invalidità (art. 54 del medesimo Regolamento). I successivi passi afferiscono ai controlli operati dal sistema in ordine a:

  • requisito di iscrizione alla Cassa – iscrizione continuativa alla Cassa da data anteriore al compimento del 40 anno di età;
  • requisito di status – non già pensionato Cassa (ad eccezione dei pensionati di invalidità che richiederanno la commutazione in inabilità);
  • requisito contributivo – almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Viene evidenziato che, nell’ambito della compilazione della domanda, uno step riguarda l’avvio dell’accertamento medico con:

  • inserimento del certificato medico validato dal sanitario competente (automaticamente proposto in ipotesi di opzione tra pensione di inabilità e pensione di invalidità);
  • indicazione della invalidità/inabilità derivante da malattia o infortunio (in ipotesi di infortunio la procedura dirigerà verso la compilazione della documentazione aggiuntiva richiesta);
  • facoltà di indicare il Delegato di zona al quale conferire l’incarico per la composizione della Commissione Medica Distrettuale che si occuperà della visita del professionista richiedente (ex art. 56 del Regolamento Unico della Previdenza Forense);
  • presa visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.

Poi vanno inserite le informazioni sulle coordinate bancarie per l’accredito della prestazione (iban ed eventuale codice bic/swift per bonifici internazionali). Al completamento dell’istanza digitale il sistema rilascia una ricevuta contenente gli elementi essenziali della domanda, generando automaticamente una nuova istruttoria – cui si può accedere anche dalla posizione del professionista – inviando una lettera di “comunicazione avvio procedimento”.

Fonte: Laura Biarella – Avvocato in Perugia – Pubblicato il 08/02/2023 – https://www.altalex.com


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

Cell: +39 3358031152


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