a cura di Luciana Gennari
Importantissimo precedente della Cassazione, sezione lavoro, che con sentenza n. 29224/2022 del 7 ottobre 2022, ha chiarito che negli ATPO per l’invalidità civile, ai fini dell’esenzione dai ticket sanitari e per la Legge 104/92 ecc., è l’INPS e non l’ASL (e/o il datore di lavoro) l’unico legittimato passivo. Ed è sempre l’INPS che quindi ne sopporta il peso della rifusione delle spese di ATPO
ATPO per esenzione ticket sanitario: legittimato passivo è l’INPS
La Corte di Cassazione ha dunque modificato radicalmente il preclusivo e ormai superato orientamento di utilizzazione del rapido ed agevole strumento di tutela dell’ATPO per l’esenzione dei ticket farmaceutici (ATPO diretto all’esenzione del ticket si propone anche nei confronti dell’Asl).
Ciò significa che il decreto di omologa (o la sentenza ex 6° comma, che pure accerta solo frazionisticamente il “fatto” sanitario) “fa stato” anche nei confronti dei terzi non evocati in giudizio!
Il Legislatore ha attribuito solo ed esclusivamente all’Inps il potere amministrativo e certificativo “erga omnes”.
Il caso
Nel caso in esame, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. chiedendo l’accertamento del requisito sanitario (invalidità del 74%) utile per il conseguimento dell’assegno di invalidità, ovvero della invalidità pari al 67% ed utile a conseguire l’esenzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket sanitario).
La ricorrente ha chiamato in giudizio l’INPS e l’Azienda Sanitaria Locale di Latina, in quanto enti preposti, rispettivamente, alla erogazione di ciascuna delle prestazioni di interesse ed a seguito dell’indagine peritale il tribunale di Latina ha omologato il requisito della invalidità civile, con riduzione della capacità lavorativa pari al 67% dalla data della domanda amministrativa e condannato l’Inps alla liquidazione della metà delle spese del procedimento, compensando tra le parti l’ulteriore metà.
L’Inps, si duole della mancata condanna degli altri enti (ASL, Provincia) chiamati in giudizio e competenti ad erogare le ulteriori prestazioni per le quali era stato chiesto l’ATPO.
La sentenza
Secondo gli ermellini, si legge nella sentenza, una lettura sistematica e complessiva delle diverse disposizioni rilevanti in materia di accertamento sanitario dello stato di invalidità civile induce ad affermare che unico soggetto legittimato è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
In particolare, si è messo in evidenza che, con la L. n. 102 del 2009, art. 20, è stato modificato il disposto del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248, con ciò concentrando sull’Inps la gestione e la responsabilità per ogni attività connessa al riconoscimento dell’handicap, giacché l’istituto viene individuato quale unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell’invalidità civile essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall’Inps in ordine alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio, nonché la soppressione della previsione legislativa che, nei giudizi previdenziali, qualificava l’Inps come litisconsorte necessario del Ministero dell’economia e delle finanze.
Infatti, il novellato art. 10, comma 6, cit., afferma che: “a decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’Inps delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di (…) handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati (in via esclusiva) all’Inps”, presso le sedi provinciali territorialmente competenti.
A questo contesto normativo va agganciato il disposto della L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 38, che, al fine rendere maggiormente economica l’azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso contenendo la durata dei processi previdenziali, ha introdotto l’istituto processuale dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art 445 bis cpc).
L’art. 445-bis c.p.c. prevede, come è noto, che “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente (…) istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”.
Quindi, l’ambito di operatività dell’art. 445-bis c.p.c., risulta circoscritto alle sole ipotesi in cui la domanda è volta ad accertare le condizioni sanitarie dell’handicap o della disabilità, mentre, allorché la contestazione tra il privato e l’Inps (unico legittimato passivo) sorge in merito all’accertamento di un requisito diverso da quello sanitario, la soluzione della controversia seguirà la via del giudizio ordinario.
La ratio dello strumento processuale compiuto dal legislatore è stato quello di concentrare sull’INPS, dotato di una complessa articolazione amministrativa e sanitaria, la titolarità passiva dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile.
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dunque, ha innovato il modello processuale di settore, anche perché ha individuato nell’INPS l’unico contraddittore tecnico necessario.
L’oggetto del procedimento, infatti, non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma è il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato.
Tale opzione interpretativa non è quindi smentita dalla considerazione che l’Istituto non è titolare di competenze in tema di esenzione del cittadino dal concorso alla spesa sanitaria, sul piano dell’amministrazione attiva, come invece rilevato dalla difesa dell’INPS.
Ne deriva che, quanto al procedimento di ATPO, unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l’INPS, anche là dove l’interessato, come nel caso in esame, intende poi far valere l’accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell’invalido civile (in tal caso, l’ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario).
Una volta sancito tale principio, va risolta l’ulteriore questione della possibilità di impugnare, in relazione alla errata individuazione del soggetto legittimato passivo, la regolazione delle spese contenuta nel decreto di omologazione.
A tal proposito, la stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato che avverso il decreto di omologa non vi sono rimedi, giacché questo è espressamente dichiarato “non impugnabile”, quindi non soggetto ad appello, nè al ricorso straordinario ex art. 111 Cost..
Si è pure chiarito che il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto, solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura “sostanziale”; il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell’Inps di erogarla.
Diversamente, il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. relativo alla statuizione sulle spese del procedimento e su quelle di consulenza emessa nel decreto di omologa, è invece ammissibile perché si tratta di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali delle parti, non soggetto alla possibilità di impugnazione in altre sedi.
Sulla scia di tale principio, si è mossa la successiva giurisprudenza di questa Corte, dichiarando inammissibile il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost., anche nelle occasioni in cui i motivi di ricorso si riferivano principalmente alla questione della legittimazione passiva e la regolazione delle spese era stata impugnata in quanto consequenziale ad una errata individuazione del soggetto legittimato passivo.
Tale orientamento, una volta affermato che unico soggetto legittimato passivo è l’INPS, non può più essere seguito.
Deve infatti darsi atto che resterebbe priva di tutela giurisdizionale, in modo definitivo, l’eventuale pronuncia sulle spese posta a carico di soggetto diverso dall’INPS e, quindi, non legittimato passivo.
Una soluzione che neghi l’impugnabilità del decreto di omologa, per il capo relativo alle spese, in quanto poste a carico della parte non legittimata, violerebbe i diritti di difesa della parte dichiarata soccombente, parte che si troverebbe nella tecnica impossibilità di opporvisi, perchè la regolazione delle spese sarebbe intervenuta in un momento in cui l’art. 445-bis cit., non prevede alcun rimedio interno al procedimento, essendo esclusa proprio per il difetto di legittimazione passiva – la giuridica possibilità di proseguire nell’ulteriore fase dell’accertamento sanitario e della tutela ordinaria del diritto preteso.
In definitiva, affermata la legittimazione passiva dell’INPS anche in riferimento alla richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie utili all’ottenimento dell’esenzione dal ticket sanitario, il ricorrente (nel caso in esame l’INPS) va riconosciuto soccombente nel procedimento concluso con il decreto di omologa e quindi obbligato alla rifusione delle spese.
Fonte: https://diversabili.it/ – 14 Novembre 2022

Luciana Gennari
Nata a Roma il 7 febbraio 1953 – Vive a Roma
Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.
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