a cura di Luciana Gennari

Mentre in Italia è in discussione una Proposta di legge sul turismo accessibile e in concomitanza con la protesta dello European Disability Forum (EDF) sull’inefficienza del trasporto aereo delle persone con disabilità, nelle scorse settimane è entrato in vigore il Regolamento dell’Unione Europea relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (Regolamento UE 2021/782).
Il Regolamento aggiorna la precedente normativa del 2007 (Regolamento CE n. 1371/2007), si applica ai viaggi su rotaia internazionali o nazionali in tutta l’Unione Europea e disciplina i diritti e gli obblighi dei passeggeri e delle passeggere nel trasporto ferroviario.
Si tratta di indicazioni valide per tutti i passeggeri, l’intento generale è infatti quello di garantire maggiore assistenza ai passeggeri in caso di interruzione del viaggio. Emerge però in maniera molto evidente un’attenzione particolare nei confronti dei viaggiatori e le viaggiatrici più vulnerabili, come persone con disabilità o a mobilità ridotta.
In Italia, l’organismo deputato al controllo del rispetto e l’applicazione del Regolamento CE 1371/2007 e del Regolamento UE 2021/782 è l’ART – Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Sul sito dell’Autorità è presente un’utile sezione dedicata a tutta la normativa di riferimento (non ancora aggiornata al più recente Regolamento approvato) e la procedura telematica completa e dettagliata per inviare reclami.
Alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – si legge già alla premessa 27 del Regolamento – e al fine di offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta opportunità di viaggiare in treno simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, è opportuno stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio.
Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione e alla non discriminazione.
Tra l’altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni concernenti l’accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo.
Per assicurare ai passeggeri con disabilità sensoriali un’informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici.
Le persone con disabilità dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione laddove non vi siano mezzi accessibili per acquistare il biglietto prima di salire a bordo del treno.
Tuttavia, dovrebbe esserci la possibilità di limitare questo diritto in circostanze relative a motivi di sicurezza o all’obbligo di prenotazione. Il personale dovrebbe essere adeguatamente formato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare nella fornitura di assistenza.
Per assicurare pari condizioni di viaggio, a tali persone dovrebbe essere fornita assistenza nelle stazioni e a bordo o, in mancanza di personale di accompagnamento formato a bordo di un treno e alla stazione, dovrebbe essere compiuto ogni ragionevole sforzo per consentire l’accesso ai viaggi ferroviari.
Il riferimento ai soggetti fragili avviene, in maniera a volte implicita e altre esplicita, fin dal primo articolo, che stabilisce regole quali “la non discriminazione tra passeggeri per quanto riguarda le condizioni di trasporto e l’emissione di biglietti” (lettera a), “le informazioni minime e precise, anche in merito all’emissione di biglietti, da fornire ai passeggeri in formato accessibile e in modo tempestivo” (lettera e) e “la non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e l’assistenza alle medesime” (lettera f).
Ai soggetti con disabilità e/o mobilità ridotta è poi dedicato l’intero Capo V del Regolamento, che disciplina il “diritto al trasporto” (art. 21) e quello a ricevere “informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta” (art. 22), le modalità di “assistenza nelle stazioni ferroviarie e a bordo” (art. 23) e le “condizioni alle quali è fornita l’assistenza” (art. 24).
Alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta – recita l’art. 23 – è fornita l’assistenza seguente:
– assistente personale, riconosciuto come tale conformemente alle prassi nazionali, che può viaggiare con una tariffa speciale o gratuitamente (in particolare se è l’impresa ferroviaria a richiedere la presenza di un accompagnatore);
– cane da assistenza, conformemente al pertinente diritto nazionale;
– in caso di treni non dotati di personale, i gestori delle stazioni o le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza durante la salita e discesa dal treno, qualora sia in servizio presso la stazione personale formato;
– in caso di partenza, transito o arrivo in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione o l’impresa ferroviaria fornisce gratuitamente all’interessato l’assistenza necessaria per salire sul treno, trasbordare, o scendere dal treno, purché sia in servizio personale formato;
– in caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza a bordo del treno e durante la salita e discesa dal treno, qualora su quest’ultimo sia presente personale formato;
– in mancanza di personale di accompagnamento formato a bordo di un treno e in una stazione, i gestori delle stazioni o le imprese ferroviarie compiono ogni ragionevole sforzo per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario;
– le imprese ferroviarie compiono ogni ragionevole sforzo per fornire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta l’accesso agli stessi servizi a bordo offerti agli altri passeggeri, qualora le persone interessate non possano accedere a tali servizi in modo indipendente e sicuro.
L’assistenza – prescrive l’art. 24 – è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta sia notificato con almeno 24 ore di anticipo all’impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto o allo sportello unico.
Inoltre, sono stabilite in maniera chiara le modalità di “risarcimento per attrezzature per la mobilità, dispositivi di assistenza e cani da assistenza” (art. 25) e l’obbligo formativo per tutto il personale (art. 26).
Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni – stabilisce l’art. 25 – provochino lo smarrimento o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità, tra cui le sedie a rotelle e dispositivi di assistenza, oppure provochino lo smarrimento o la lesione di cani da assistenza utilizzati da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi sono responsabili di tale smarrimento, danneggiamento, o lesione, e corrispondono un risarcimento che comprende:
a) il costo della sostituzione o della riparazione dell’attrezzatura per la mobilità o dei dispositivi di assistenza smarriti o danneggiati;
b) il costo della sostituzione o del trattamento della lesione del cane da assistenza smarrito o lesionato;
c) i costi ragionevoli della sostituzione temporanea delle attrezzature per la mobilità, dei dispositivi di assistenza, o dei cani da assistenza qualora tale sostituzione non sia fornita dall’impresa ferroviaria o dal gestore della stazione.
Fonte: https://www.osservatoriomalattierare.it – 27/06/2023 – di Alessandra Babetto

Luciana Gennari
Nata a Roma il 7 febbraio 1953 – Vive a Roma
Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.
Email: luciana.gennari53@gmail.com
Cell: +39 3358031152

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