a cura della Redazione di “Motori e manutenzione”


Non sempre è possibile provvedere da sé alla pulizia della carrozzeria della propria auto: occorre tenere in considerazione diverse prescrizioni del Codice in materia di inquinamento e deflusso delle acque.

Il lavaggio della propria vettura rappresenta una delle attività preferite da molti automobilisti: in primo luogo, perché si tratta di un vero e proprio passatempo, e che permette di accorgersi, man mano che si procede con il lavoro, dell’esistenza di eventuali piccoli danni (minuscole righe, graffi superficiali o lievi ammaccature) alla carrozzeria che non sempre, nella fretta di tutti i giorni, saltano all’occhio. Inoltre, è particolarmente economica, perché evita di dover spendere per l’autolavaggio a gettone, lasciando magari questa incombenza a più ampi intervalli di tempo.

Attenzione alle utenze e agli scarichi

Tutto è condizionato a “come” ci si accinge a lavare l’auto: oltre ad una serie di accorgimenti pratici (che dettagliamo più sotto, in un capitolo dedicato alle modalità di intervento), è necessario fare attenzione all’esistenza di precisi limiti dettati dal legislatore.

In effetti, bisogna stare attenti: se non si agisce con criterio, si rischia di andare incontro a problemi legali, perché il lavaggio dell’auto implica diversi accorgimenti: dalle utenze agli scarichi. Ma andiamo con ordine, e analizziamo la questione, tanto su strada pubblica quanto in aree private.

Lavare l’auto su strada pubblica con acqua

Non sempre si ha a propria disposizione un garage o uno spazio privato: molti automobilisti, che devono lasciare la vettura per la strada, al momento di dover effettuare la piccola manutenzione si trovano giocoforza ad intervenire sul suolo pubblico. In questo caso, è innanzitutto importante sapere che non si può utilizzare l’acqua ad uso pubblico (ovvero di pertinenza del Comune) e nemmeno quella destinata all’altrui utenza: si rischia una denuncia per furto. È possibile impiegare acqua che sgorga da sorgenti libere, tuttavia qui è vietato sporcare il luogo nel quale sgorga la sorgente stessa. Va poi evitato lo spargersi dell’acqua sporca sulla strada pubblica o sul marciapiede. Questo per motivi di tutela per la sicurezza degli altri utenti, che siano veicoli o pedoni.

L’art. 15 del Codice della Strada dispone, in effetti, quali atti sono vietati su tutte le strade e loro pertinenze.

  • “Impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico” (comma 1 lettera C);
  • “Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti” (comma 1 lettera D);
  • “Depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze” (comma 1 lettera F);
  • “Insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento” (comma 1 lettera F-bis);
  • “Scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura” (comma 1 lettera H).

Quali sanzioni vengono applicate

Il lavaggio dell’auto su strada pubblica rappresenta – tenuto conto che è praticamente impossibile non bagnare il suolo, a prescindere se ci sia o meno lo shampoo – una violazione al DL n. 152 del 2006, e – come indicato qui sopra – al Codice della Strada. La sanzione può variare fra 105 euro e 422 euro.

Inoltre, con l’applicazione del DL Infrastrutture (DL n. 121 del 10 settembre 2021 convertito nella legge n. 156 del 9 novembre 2021), dal 1 gennaio 2021 sono entrate in vigore diverse novità al CdS, che riguardano anche una maggiore salvaguardia dell’ambiente e della collettività. In particolare, c’è un un concreto giro di vite nei confronti di chi viene pizzicato mentre getta rifiuti dal finestrino dell’auto in sosta o in movimento, infischiandosene bellamente di sporcare la strada. in questo caso, le sanzioni raddoppiano: si va da un minimo di 52 euro ad un massimo di 204 euro. Sanzione raddoppiata anche per chi getta qualsiasi oggetto dal finestrino del veicolo, mentre questo è in movimento: gli importi aggiornati vanno da un minimo di 216 euro ad un massimo di 866 euro (proprio perché l’atto di gettare oggetti dal veicolo in corsa è un atto potenzialmente criminale nei confronti dei conducenti e dei passeggeri degli altri veicoli che seguono o che si incrociano).

È in ogni caso possibile provvedere al pagamento della multa entro cinque giorni per ottenere lo “sconto” del 30%. L’importo in misura ridotta, ovvero quello riportato sul verbale, va pagato entro sessanta giorni. Oltre questo termine (anche solamente di un giorno), la multa da pagare diventa in misura ordinaria, cioè il doppio rispetto a quella indicata nel verbale. Il ricorso può essere presentato al Giudice di pace (entro trenta giorni) o al Prefetto (entro sessanta giorni).

Lavare l’auto in area privata con acqua

Il proprio giardino, cortile o qualsiasi suolo di proprietà renderebbe in teoria possibile il lavaggio della vettura, ma in pratica le cose stanno diversamente. Anche qui, infatti, ci sono delle condizioni da tenere presenti, che se non rispettate rendono in pratica impossibile lavare l’auto “a norma di legge”. Il problema è che di fatto è molto difficile ottemperarle, in quanto occorrerebbe avere un sistema di smaltimento delle acque a casa. Ecco le stringenti condizioni imposte dalla normativa:

  • Gli scarichi delle acque utilizzate per il lavaggio devono rimanere all’interno dell’area privata: è vietato, in altre parole, far defluire l’acqua sul suolo pubblico, quindi bisogna smaltirla nel medesimo suolo privato (con un apposito impianto a norma di legge);
  • L’acqua non deve finire in fiumi, canali o condotti di irrigazione pubblici o privati, proprio per evitare che le relative acque vengano inquinate.

Lavare l’acqua nelle aree condominiali

Sebbene a volte “tollerato”, il lavaggio dell’auto nel cortile del proprio condominio, oltre alle normative relative al lavaggio su suolo privato, è subordinato a determinate ulteriori condizioni: non è consentito, ad esempio, se il regolamento condominiale lo vieta, a maggior ragione se si debba usare acqua di proprietà del condominio. Tutte le aree condominiali possono, sì, essere utilizzate dai condomini. Questo, però, prescrive che l’uso non può essere contrario alla destinazione del bene. Quindi, il cortile di un condominio non può “diventare” un autolavaggio.

Utilizzare prodotti “a secco”

Se non si dispone di un cortile privato o un box, e se in generale non è possibile evitare che l’acqua del lavaggio vada a finire sul suolo pubblico o in corsi d’acqua (pubblici o privati non fa alcuna differenza), è possibile ricorrere a prodotti di lavaggio a secco, che dunque non implicano l’utilizzo di acqua né saponi. In questo caso, non essendo necessario lo smaltimento dell’acqua, si può lavare l’auto in modo del tutto legale sia su strada pubblica sia su suolo privato.