a cura di Luciana Gennari

Come funziona il lavoro di breve durata e, comunque, non abituale. Quando applicare il Libretto di famiglia o l’apposito contratto.
Le prestazioni occasionali sono attività lavorative che si svolgono entro certi limiti temporali ed economici, riferiti all’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) in cui si svolge il lavoro.
Le soglie, sia per l’utilizzatore (cioè, per il datore) sia per il prestatore sono: 2.500 euro percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi e costi di gestione e 280 ore. In caso di pluralità di rapporti, il limite di compenso complessivo totale è fissato in 5.000 euro netti. Ma quali attività rientrano nelle prestazioni occasionali?
Qualsiasi privato, inteso come persona fisica, può ricorrere a prestazioni di lavoro occasionali, al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, utilizzando un libretto nominativo prefinanziato, cioè il cosiddetto «Libretto famiglia».
Questa tipologia contrattuale può essere utilizzata per le attività legate alla gestione dell’ambito familiare, e precisamente per:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare (il caso delle classiche ripetizioni post-scuola).
Se il prestatore, impiegato mediante Libretto famiglia, viene di fatto adibito ad attività diverse da quelle appena indicate, il datore rischia la maxisanzione per lavoro nero.
Sono, tuttavia, computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese:
- dai titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- dai giovani con meno di 25 anni di età;
- dai disoccupati;
- dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito.
È in ogni caso vietato chiedere delle prestazioni occasionali ad un soggetto con il quale è in corso o è cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato (salvo che in somministrazione) o di collaborazione coordinata e continuativa, pena la conversione sin dall’inizio in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La prestazione di breve durata e, comunque, non abituale può essere regolata anche da un apposito Contratto di prestazione occasionale, equiparabile al Libretto di famiglia.
In tale contesto, imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata possono ricorrere alle prestazioni occasionali se occupano fino a dieci dipendenti a tempo indeterminato.
Nel calcolo:
- sono compresi i lavoratori di qualunque qualifica, esclusi gli apprendisti;
- i lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno;
- gli intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto.
In ogni settore e per lo svolgimento di qualsiasi attività è consentito l’utilizzo di prestazioni occasionali, tranne che per:
- esecuzione di appalti di opere o servizi;
- imprese dell’edilizia e di settori affini;
- imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere.
Cosa deve fare il privato per fruire di prestazioni occasionali?
Il privato che vuole ricevere delle prestazioni di lavoro occasionali deve, innanzitutto, registrarsi all’interno della «piattaforma informatica Inps».
L’utilizzatore deve, inoltre, alimentare il proprio portafoglio virtuale, versando attraverso questa piattaforma o con modello F24 le somme relative agli oneri retributivi e assicurativi da sostenere. Ogni versamento deve essere pari a 10 euro o a suoi multipli (20, 30 40, 50, ecc.).
Il privato può chiedere il rimborso delle somme versate e non utilizzate presentando domanda tramite la piattaforma Inps.
L’utilizzatore non è tenuto al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Quanto vengono pagate le prestazioni occasionali verso privati?
Per prestazioni occasionali di durata fino a 1 ora, il prestatore ha diritto a un compenso netto di 9 euro, contenuti in un titolo di pagamento inserito nel Libretto famiglia.
Oltre al compenso netto, per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore:
- la contribuzione Inps, pari a 1,65 euro;
- il premio Inail, stabilito nella misura di 0,25 euro;
- un importo di 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.
Significa che il costo complessivo di una prestazione di durata fino ad 1 ora è pari ad 11 euro.
Il prestatore riceve il compenso dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione. I compensi percepiti dal prestatore:
- sono esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sul suo stato di disoccupato;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
In corso di rapporto, il prestatore ha diritto:
- al rispetto dei riposi previsti in materia di orario di lavoro;
- all’assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) con iscrizione alla Gestione separata Inps e all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Cosa deve fare il privato dopo la prestazione occasionale?
Entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione occasionale, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps:
- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento;
- l’ambito e la durata della prestazione;
- ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.
La comunicazione deve essere fatta attraverso la solita piattaforma Inps o i servizi di contact center dell’Istituto. Il prestatore riceve contestuale notifica tramite SMS o messaggio di posta elettronica.
Prestazione occasionale: quando va fatta la ritenuta d’acconto?
Se il committente è un’azienda o un libero professionista con partita Iva, viene emessa una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto pari al 20% (al 30% per i non residenti in Italia).
In pratica, quando viene pagata la prestazione, il collaboratore emette la ricevuta ed il committente:
- versa l’importo netto al collaboratore;
- versa l’importo della ritenuta d’acconto allo Stato per conto del collaboratore entro il 16 del mese successivo alla data del pagamento.
Significa che il committente paga il lordo indicato nella ricevuta versando:
- l’80% al collaboratore in qualità di compenso netto;
- il 20% allo Stato in qualità di ritenuta d’acconto.
L’anno successivo, al momento della dichiarazione dei redditi, lo Stato:
- restituisce al collaboratore una parte o l’intera percentuale pagata sotto forma di credito di imposta;
- oppure chiede un conguaglio se il 20% è una percentuale inferiore rispetto alle tasse che il collaboratore deve pagare.
La ricevuta deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- data di emissione;
- numero progressivo della ricevuta emessa;
- dati anagrafici del prestatore (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale);
- dati del committente (denominazione della società cliente oppure il nome e il cognome del professionista, l’indirizzo, il codice fiscale e la partita IVA);
- descrizione dell’attività svolta;
- compenso concordato;
- ritenuta d’acconto (20%);
- riferimenti normativi (esenzione IVA ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 633/1972 e, se si applica la ritenuta d’acconto, art. 25, D.P.R. 600/1973).
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/ – Autore: Carlos Arija Garcia – 15 Maggio 2023

Luciana Gennari
Nata a Roma il 7 febbraio 1953 – Vive a Roma
Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.
Email: luciana.gennari53@gmail.com
Cell: +39 3358031152
Gli articoli di “Informadisabili”
- VIAM (Vivi Internet al Meglio), il percorso formativo per ragazzi con Bisogni Educativi Speciali
- Unioni civili: permessi e congedi anche ai parenti
- Trasferimento del lavoratore che assiste familiare disabile: da bilanciare le esigenze assistenziali con quelle aziendali (Ord. Cass.25836/22)
- Trasferimento del docente che assiste persona con handicap: nessun diritto incondizionato
- Smart Working per genitori con figli con disabilità e per i Caregiver
- Si può rivelare chi usufruisce della Legge 104?
- Si possono fare le faccende domestiche durante i permessi legge 104?
- Sì all’assegno sociale anche in assenza di richiesta dell’assegno divorzile ( Cass. Lav n. 24954/2021)
- Sentenza Corte di Appello – Minori disabili in attesa di terapie, genitori: “Pronti a ricorrere in tribunale”
- Salute mentale dei minorenni: i disturbi emersi in pandemia rischiano di diventare cronici
- Quali attività rientrano nelle prestazioni occasionali?
- Privacy, via libera del garante al contrassegno unico
- PNRR a scuola: pensiamo a prevenire i suicidi invece che alle lavagne digitali
- Pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni inabili
- PEI e bocciatura. Sentenza del TAR Lazio n. 6624/2022
- Parlare di disabilità
- Malformazione del bambino: si può abortire (Responsabilità medica: ultime Sentenze)
- Malattie rare nei bambini: i segnali del corpo che possono indicarne la presenza
- Maggiorazione ANF su pensione invalido civile: serve il parere medico dell’Inps (Sent. Cass. n. 16710 del 24 maggio 2022)
- Licenziamento lavoratore disabile per troppe assenze: cosa cambia
- Licenziamento del disabile per superamento del periodo di comporto: è discriminazione indiretta
- Libro digitale parlante ADOV: una nuova esperienza di lettura accessibile
- Lavoro disabili: come cambierà la raccolta dati per il collocamento mirato
- Lavori usuranti: presentazione domande entro 1° maggio 2022 (Mess. INPS 1201/2022)
- La malattia mentale? Colpisce i giovani al cuore
- La detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti
- La Corte dei Conti: criticità nella gestione 2016-2021 del fondo per il diritto al lavoro
- L’evoluzione sociale della Disabilità
- Invalidità civile: presentazione della documentazione sanitaria più veloce con il nuovo servizio INPS
- Invalidità civile INPS: domanda per i minorenni anche presso Patronati e associazioni di categoria
- INPS, assumere parenti come badante è possibile: i vantaggi
- INFORMADISABILI – Pensioni: aumento dal mese di ottobre anche per gli invalidi civili. Istruzioni INPS
- INFORMADISABILI – L’Italia ha discriminato una caregiver del proprio Paese: lo stabilisce l’ONU
- INFORMADISABILI – Invalidità civile: invio telematico della documentazione sanitaria anche per medici e patronati (Inps Mess. 3574/22)
- INFORMADISABILI – Indennità di accompagnamento: può essere negata ai malati terminali – (Cass. n. 29449/2020)
- INFORMADISABILI – Giornata Mondiale della Salute Mentale 2022: Salute mentale e benessere per tutti
- INFORMADISABILI – Fondo a favore di persone con disturbo dello spettro autistico
- INFORMADISABILI – È discriminazione licenziare il dipendente per lo stato di handicap
- INFORMADISABILI – È discriminatorio il licenziamento del disabile per superamento del periodo di comporto?
- INFORMADISABILI – Congedo parentale INPS, cosa cambia per la madre o il padre che si occupa in maniera esclusiva dei figli?
- INFORMADISABILI – Autismo, le “Ali in tasca” di Simone contro le differenze
- INFORMADISABILI – Assegno unico, limite ISEE e importo più alti dal 2023: così l’inflazione cambia le regole
- INFORMADISABILI – Assegno unico 2022: importi maggiorati per figli disabili maggiorenni (messaggio Inps 3518/2022)
- INFORMADISABILI – ADHD, in partenza un Centro per l’età adulta al Policlinico di Tor Vergata
- INFORMADISABILI – Studente bocciato, i genitori fanno ricorso: “L’istituto non ha organizzato corsi di recupero”, ma il Tar dà ragione alla scuola
- INFORMADISABILI – Stipendio badanti 2023 verso un aumento: si preannuncia una stangata per le famiglie
- INFORMADISABILI – Risorse per il Dopo di Noi, radiografia di un Flop
- INFORMADISABILI – Ricorso contro il verbale di invalidità e valore della sentenza emessa dal giudice
- INFORMADISABILI – Ricorsi invalidità civile.Quando il ricorrente non deve pagare le spese processuali
- INFORMADISABILI – Revisione accertamento disabilità entro metà 2024
- INFORMADISABILI – Quali sono i diritti di una persona bipolare?
- INFORMADISABILI – Nuove raccomandazioni per depressione e suicidio infantili
- INFORMADISABILI – Linee guida per la certificazione di disabilità – Pubblicato ufficialmente il Decreto Interministeriale; adesso le norme sono operative
- INFORMADISABILI – Invalidità civile minorenni: semplificata la procedura per la presentazione della domanda
- INFORMADISABILI – Infortuni nelle scuole, ampliamento delle coperture INAIL agli studenti
- INFORMADISABILI – I passeur dell’inclusione
- INFORMADISABILI – Contributo per genitori separati o divorziati: fino a 800 euro
- INFORMADISABILI – Congedi parentali 2023 – tutte le novità introdotte a partire da agosto
- INFORMADISABILI – Cassa Forense, istanze online per le pensioni di inabilità e invalidità
- INFORMADISABILI – Bonus per attività fisica adattata 2022
- INFORMADISABILI – Bloccare il passaggio: ultime sentenze
- INFORMADISABILI – Basaglia addio, lo Psichiatra Cipriano “Dal manicomio al terricomio”
- INFORMADISABILI – ATPO (Accertamento Tecnico Preventivo) per esenzione ticket sanitario: legittimato passivo è l’INPS
- INFORMADISABILI – Assegno unico, 120 euro in più per i figli disabili: le novità nel DL Semplificazioni
- INFORMADISABILI – Assegno unico 2023, pagamento in arrivo: come monitorare la situazione. Variazione negli importi, ecco tutte le cifre
- INFORMADISABILI – “Carta blu” Trenitalia ai titolari di rendita con assegno di assistenza personale continuativa
- Indennità di accompagnamento: in caso di revoca non è necessaria una nuova domanda per il ricorso
- Inaugurato il più grande centro di cure palliative pediatriche in Italia
- Il 39% della popolazione presa in carico avverte e soffre di una sintomatologia affettiva ansioso-depressiva
- Ginecomastia in età adolescenziale
- Fondi PNRR per la Musica: nelle scuole arriva la tastiera innovativa
- Esenzione IVA per le prestazioni di alloggio e cura rese a disabili psichici
- Divorzio: l’accompagnamento corrisposto all’ex moglie per il figlio con disabilità non riduce il mantenimento
- Congedo Legge 104 senza perdere l’esenzione Imu
- Come richiedere la Carta Europea della Disabilità
- Come fa un malato di SLA a fare testamento?
- Ci sono davvero oltre 50 mila hikikomori adolescenti in Italia? Analisi critica dello studio del CNR
- Chiarimenti sull’Ape sociale: compatibilità con il Reddito di Cittadinanza, il REM e l’ISCRO (Circolare Inps 62/2022)
- Chi usufruisce della legge 104 puo’ essere controllato?
- Chi deve assumere dei lavoratori disabili?
- Cambia l’Isee: maggiore importanza ai minori e ai disabili
- Assegno unico: nuovi strumenti per visualizzare pagamenti ed eventuali errori e modificare la domanda
- Assegno unico e Assegno al Nucleo Familiare: le incompatibilità
- Assegno mensile di invalidità anche ai lavoratori
- Assegno di inclusione: 7.560 euro all’anno alle famiglie con anziani o disabili
- Art. 427 codice civile: Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato
- Amministrazione di sostegno: dal deposito del ricorso al decreto di nomina
- Alunni “insulino-dipendenti”, per la Corte di Cassazione hanno necessità di assistenza giornaliera: sì all’indennità di accompagnamento