a cura di Luciana Gennari


Pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni inabili (Sent. Corte Cost. 88/2022)

La Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 9377/2021 ha espresso dubbi di costituzionalità in ordine all’art. 38 del d.P.R. 818/1957 nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i maggiorenni orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, in relazione agli artt. 3 Cost., 38 della Costituzione. In pratica la Cassazione ha ritenuto irragionevole escludere dal diritto alla pensione di reversibilità il nipote orfano, maggiorenne e interdetto, convivente e a carico del nonno.

Finalmente, con la sentenza n. 88/2022 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito, estendendo il diritto alla pensione di reversibilità dei nonni anche ai nipoti maggiorenni, orfani dei genitori e inabili al lavoro.

Cos’è la pensione di reversibilità e a chi spetta

La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti. La pensione di reversibilità è pari a una quota percentuale della pensione del defunto.

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data del decesso.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
  • i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21esimo anno di età;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26esimo anno di età

Inoltre, la pensione di reversibilità spetta in assenza del coniuge e dei figli (o se pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione), ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.

Viene riconosciuta anche in assenza del coniuge, dei figli o del genitore (o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti) ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

Quando il superstite è considerato a carico

Il superstite è a carico del pensionato se sussistono le condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per accertare la vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza con il defunto. Inoltre, i figli studenti hanno diritto anche se svolgono un lavoro dal quale deriva un piccolo reddito annuo non superiore a un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2022 – Fonte: Avv. Nadia Delle Side – 13 Aprile 2022


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

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