a cura di Luciana Gennari


In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI occorre fare ripetere l’anno allo studente con disabilità.

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è un documento redatto a inizio anno scolastico e indirizzato a garantire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata. Nel PEI è descritta la programmazione delle attività didattiche ed educative ritenute più utili per raggiungere gli obiettivi fissati e sono indicati metodi, materiali e criteri di valutazione.

Nel caso in cui gli obiettivi fissati nel PEI non vengono raggiunti, magari anche a causa di una incompleta attuazione delle misure per l’inclusione previste dallo stesso PEI, occorre bocciare lo studente e fargli ripetere l’anno. A questa conclusione è giunto il TAR Lazio con la sentenza n. 6624 del 23.05.2022.

IL CASO

Il TAR del Lazio con la sentenza 6624/2022 si è pronunciato su un ricorso presentato dall’amministratore di sostegno di uno studente con autismo e handicap grave (certificato dalla Legge 104, articolo 3 comma 3).

Lo studente era stato ammesso all’esame di stato conclusivo del quinto anno di scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2020/2021 malgrado il mancato completamento di un percorso inclusivo soddisfacente e, quindi, in presenza di un rendimento complessivo non adeguato.

Con successiva ordinanza veniva accolta l’istanza cautelare formulata in via incidentale con il ricorso, disponendo la reiscrizione dell’alunno al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado frequentata.

Nello specifico, nel corso dell’anno i docenti (non solo quello di sostegno) avevano rilevato una importante regressione dell’alunno, frutto di una incompleta attuazione delle misure per l’inclusione previste dal PEI in conseguenza delle restrizioni imposte dal Covid-19 negli ultimi due anni scolastici.

Cosicché in sede di riunione del consiglio di classe con funzioni di GLO, nel corso dell’anno era stato anche modificato il PEI in precedenza approvato, rivedendo al ribasso gli obiettivi formativi da raggiungere, al fine di renderli maggiormente adatti alla situazione dell’alunno. Però, nemmeno tali obiettivi non sono stati raggiunti dall’alunno.

Nelle argomentazioni affrontate dal Tar viene sottolineata la centralità del PEI, in considerazione del fatto che le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, adottate con nota dell’agosto 2009 da parte del M.I.U.R., al punto 2.4 prevedono che “La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance”.

Inoltre, così come indicato nel P.E.I. che, invero, prevede una programmazione didattica “differenziata”, è previsto che “le verifiche e le valutazioni saranno frutto dell’osservazione quotidiana dei docenti di sostegno” i quali, attesa la centralità del progetto inclusivo dell’alunno, hanno più volte evidenziato, anche nell’ambito della riunione per lo scrutinio finale di ammissione all’esame di stato, la necessità che quest’ultimo ripetesse l’anno, al fine di poter essere messo nelle migliori condizioni per recuperare il deficit maturato nel suo percorso di inclusione scolastica dovuto alla pandemia in atto”.

Quindi, attesa la centralità del P.E.I. anche ai fini della valutazione del rendimento scolastico degli alunni disabili, appare evidente come, nel caso di specie, a fronte di molteplici documenti che attestano il mancato raggiungimento degli obiettivi in esso formulati, nonostante le valutazioni positive del primo e secondo quadrimestre, e il generico richiamo alla assidua frequenza scolastica, evidenziati dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, stante il mancato raggiungimento degli obiettivi, il progetto inclusivo dell’alunno non è stato completato.

Per tali ragioni, il ricorso merita accoglimento, con conseguente conferma degli effetti promananti dall’accoglimento della domanda cautelare ed annullamento degli atti impugnati. Viene quindi confermata la reiscrizione dell’alunno al quinto anno per l’anno scolastico 2021/22.

Fonte: Avv. Nadia Delle Side – https://www.invalidi-disabili.it/ – 15 Giugno 2022


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

Cell: +39 3358031152


Gli articoli di “Informadisabili”

Lascia un commento