a cura della Redazione di “CondominioWeb”


“L’occasione fa l’uomo ladro” secondo un’antica espressione, che appare un incipit consono e perfettamente rispondente alla fattispecie portata alla attenzione della Suprema Corte (sentenza n. 115/2022) ove l’oggetto della disamina attiene alla configurazione dell’ipotesi di reato di furto aggravato qualora sia stata posta in essere un condotta avente ad oggetto la sottrazione di corrente elettrica con preventiva manomissione del contatore condominiale.

In proposito, è utile ricordare che, in concreto, il contegno contestato concerne l’intervenuto collegamento abusivo alla rete elettrica condominiale per impossessarsi ad uso privato di energia elettrica destinata alla alimentazione di servizi comuni.

Il collegamento abusivo di cavi elettrici in condominio: la vicenda

Due imputate per il reato di furto aggravato, nella specie di energia elettrica, di cui agli artt. 624 e 625, comma I, n.2 c.p.. promuovono distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa in sede di appello che ha confermato la statuizione di primo grado.

I motivi di impugnazione sollevati riguardano la dedotta e censurata l’erronea (i) identificazione della persona offesa nell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER), proprietaria degli alloggi abitati dalle imputate ed in favore dei quali era stato posto in essere l’allaccio abusivo, poiché era stata avanzata rivalsa economica per il danno subito nei confronti di tutti in condomini, (ii) qualificazione del fatto contestato in furto aggravato anziché in appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (iii) attribuzione dell’illecito non essendo emersa prova della manomissione e della fruizione dell’energia, nonché (iv) mancata esclusione della circostanza aggravante con conseguente improcedibilità della querela in quanto non proposta dal soggetto legittimato.

La querelle, risolta dagli Ermellini con la sentenza in commento, interessa, primariamente, l’esame delle differenze dei requisiti per la integrazione del fatto di reato quale furto aggravato da quelli richiesti per la integrazione di quello di appropriazione indebita.

Furto aggravato commesso da due condomine

Per quanto interessa la doglianza preliminare afferente alla riqualificazione del capo di imputazione del reato, i Giudici di Legittimità ripercorrono la Giurisprudenza resa in materia all’uopo soffermandosi ad una attenta riflessione sull’analisi dei presupposti che qualificano la natura della condotta ai fini della sua ascrivibilità al reato di furto rispetto a quello di appropriazione indebita.

Il nostro ordinamento prevede e sanziona il reato di furto, quale illecito penale rientrante nella categoria dei delitti, all’art. 624 c.p., il quale dispone che «Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [625, 626, 649]».

Preso atto del contegno illustrato, non può sfuggire come il II comma della richiamata norma preveda espressamente che «Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814]».

Tanto premesso, la tesi delle ricorrenti secondo cui l’allaccio abusivo del condomino al contatore condominiale costituirebbe appropriazione indebita in ragione del fatto che l’energia sottratta gli apparterrebbe pro quota in ragione dell’intervenuto transito dall’apparecchio comune, non può essere condivisa.

Invero, il discrimine tra la condotta che integra il reato di furto e quella di appropriazione attende alla sussistenza di un autonomo potere dispositivo sul bene.

Quando l’esercizio di tale potere di fatto sul bene oltrepassa i limiti alla fruizione è considerata, ovvero si qualifica, come appropriazione indebita, diversamente è furto.

Sul punto, nella motivazione della sentenza è riportato testualmente un recente precedente nel quale si afferma che «quando sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all’agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa stessa, si ricade nell’ipotesi di furto e non di appropriazione» (Cassazione penale sez. V, 25/09/2020, n.33105).

Ne deriva che non è sufficiente a qualificare il potere dispositivo de quo la disponibilità materiale della cosa.

Nell’evento per cui è causa l’energia che rientra nel cosiddetto potere dispositivo dei condomini concerne l’energia che transita dal contatore e propedeutica esclusivamente al funzionamento degli impianti e servizi comuni.

Ebbene, siffatta destinazione esclude un potere dispositivo autonomo verso un uso privato e qualifica l’azione di collegamento non autorizzato come sottrazione del bene (energia) proprio in considerazione della avvenuta alterazione della destinazione dello stesso in quanto viene acquisito – appunto – un potere dispositivo di cui prima di detta azione era privo.

Posto ciò, non appare verosimilmente ravvisabile neppure l’ulteriore argomento proposto, inerente la qualificazione del fatto contestato quale sottrazione di cose comuni, di cui alla abrogata norma art. 627 c.p., ritenuto che le imputate non sono proprietarie ma mere assegnatarie degli alloggi verso cui è stata accertata l’allaccio abusivo.

Manomissione contatore condominiale e violenza sulle cose

In relazione alla obiezione mossa in merito all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma I, n.2 c.p., che ricorre qualora nella commissione del reato di furto il colpevole usa violenza sulle cose, è palesemente infondata.

Sulla questione, come riconosciuto da orientamento costante della Giurisprudenza, la violazione sulle cose si realizza ogni volta in cui venga posta in essere una manomissione, come avviene per l’allaccio abusivo di corrente elettrica, da cui consegue inevitabilmente un mutamento della destinazione e un’alterazione dell’impianto con correlati danni allo stesso.

Alla luce delle argomentazioni esposte, per quanto attiene alla fattispecie che investe la sentenza in esame, i Giudici di Piazza Cavour hanno respinto i ricorsi.

Fonte: https://www.condominioweb.com – a cura di Avv. Laura Cecchini


CONTATTI : info@condominioweb.comhttps://www.condominioweb.com/