a cura di Luciana Gennari


Esenzione IVA per le prestazioni di alloggio e cura rese a disabili psichici (Risp. Agenzia Entrate 221/2022)

L’esenzione dall’IVA dell’attività di gestione delle case di riposo e delle residenze per anziani è applicabile anche ai servizi di alloggio, ai servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona, nonché alle altre prestazioni accessorie, rese a persone con disturbi psichiatrici.

Di conseguenza, le rette per i servizi di alloggio, di sostegno e cura dei disabili psichiatrici possono essere fatturate in esenzione da IVA.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 221 del 27 aprile 2022.

Interpello

Un’impresa sociale senza scopo di lucro, la cui attività consiste nel fornire assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici, intende ampliare la propria attività avviando delle unità abitative in cui attuare programmi residenziali di “abitare supportato”, che non prevedono l’assistenza continua, ma si fondano sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell’appartamento assegnato all’utente.

All’ospite verrà addebitata dalla Società una retta che include sia l’utilizzo dell’appartamento all’interno del quale risiederà, sia il supporto nello svolgimento delle attività quotidiane nonché l’utilizzo delle strutture comuni.

La Società chiede, pertanto, il corretto trattamento ai fini IVA di tali prestazioni rese a favore di persone con disturbi psichiatrici.

Soluzione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le prestazioni di alloggio, assistenza e cura rese a persone disabili nel quadro di un programma residenziale di “abitare supportato”, che prevede l’assegnazione all’utente di un appartamento e la fornitura di molteplici servizi di sostegno, sono esenti dall’Iva in quanto riconducibili alle prestazioni proprie delle case di riposo e simili.

L’Agenzia osserva a riguardo che l’art. 10, n. 21), del DPR 633/72 esenta dall’Iva le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie. Tale previsione, come chiarito più volte, ha carattere oggettivo, applicandosi alle prestazioni menzionate nella norma, indipendentemente dalla natura del prestatore (su questo aspetto occorre rilevare la non conformità della norma nazionale all’art. 132, lett. g, della direttiva Iva, che riserva il trattamento di esenzione alle prestazioni rese da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale).

L’Agenzia ricorda poi che quando l’amministrazione finanziaria è stata chiamata a pronunciarsi in merito a fattispecie diverse dalle case di riposo per anziani, tenuto conto della locuzione “e simili” contenuta nella norma, ha chiarito che l’elencazione normativa non è da intendersi tassativa e che le prestazioni rese da organismi “simili” sono esenti quando mirano ad assicurare l’alloggio, eventualmente insieme ad altre prestazioni accessorie, a persone che, in ragione del loro status, sono bisognose di protezione, assistenza e cura.

Viene quindi richiamato l’orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo cui possono usufruire dell’esenzione le prestazioni fornite da un centro residenziale per anziani, consistenti nel mettere a disposizione alloggi adatti a persone anziane, nonché le altre prestazioni del centro stesso volte e a garantire sostegno e cura alle persone anziane, corrispondenti a quelle fornite dalle case di risposo.

Quindi, in considerazione del carattere oggettivo della previsione recata dal citato art. 10, n. 21, dpr 633/72, l’Agenzia ritiene che le rette chieste dalla società interpellante per i servizi di alloggio, per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona, nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, rese ai propri ospiti portatori di handicap psichici, possano essere fatturate in esenzione dall’Iva.

Fonte:

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 221 del 27 aprile 2022 – Avv. Nadia Delle Side – Data: 29 Aprile 2022


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

Email: luciana.gennari53@gmail.com

Cell: +39 3358031152


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