a cura della Redazione di “CondominioWeb”


Nel caso di danno da cose in custodia, ciascun condomino può essere obbligato a pagare per l’intero, ma il risarcimento non comprende necessariamente l’Iva.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9467 del 6 aprile 2023, ha ricordato che il proprietario danneggiato dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dalle parti comuni può chiedere l’intero risarcimento anche a un solo condomino, dovendosi applicare la solidarietà tipica della responsabilità extracontrattuale.

Nel determinare l’importo da liquidare, il giudice di merito deve inoltre tener conto se il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata: in quest’ultimo caso, essa non può costituire un ulteriore aggravio per il danneggiante. Ma procediamo con ordine.

Solidarietà dei danni da infiltrazioni: fatto e decisione

Il condominio ricorreva alla Suprema Corte lamentando che il giudice di secondo grado, pur avendo ridotto l’importo da corrispondere al singolo condomino a titolo di risarcimento per i danni patiti a seguito di infiltrazioni provenienti dalle parti comuni, non aveva stabilito il criterio di ripartizione dello stesso tra i proprietari che costituivano la compagine.

A dire del ricorrente, il risarcimento si sarebbe dovuto dividere come qualsiasi altra spesa condominiale, e cioè in proporzione ai millesimi di ciascuno, ivi compresi quelli del danneggiato stesso.

La Suprema Corte ha rigettato la doglianza. Secondo gli ermellini, la censura trascura che, in una controversia attinente al risarcimento dei danni provocati da cosa in custodia di proprietà condominiale, opera la regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma primo, c.c., norma che realizza un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori “pro quota”, anche quando il danneggiato sia – come nella specie – un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo danneggiato rispetto agli altri condòmini, sicché i singoli proprietari devono intendersi solidalmente responsabili rispetto ai danni derivanti dalla violazione dell’obbligo di custodia (in questo senso, tra le tante, anche Cass., Sez. Unite, 10 maggio 2016, n. 9449).

La Corte di Cassazione accoglie invece il secondo motivo di doglianza, con cui il ricorrente aveva chiesto di dichiarare la non debenza dell’Iva a favore della società-condomina danneggiata, per essere la stessa “soggetto Iva” in quanto esercente attività commerciale e, perciò, avente diritto al rimborso o alla detrazione dell’imposta.

La sentenza impugnata stabiliva infatti che il ristoro da corrispondere comprendesse anche l’Iva, senza tuttavia verificare se nel risarcimento per i danni subiti dall’immobile dovesse davvero rientrare anche il pagamento dell’imposta.

Il risarcimento del danno patrimoniale si estende, invero, agli oneri accessori e conseguenziali, se, come nella specie, liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un immobile strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, e comprende anche l’Iva, ma sempre che il danneggiato, per l’attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’imposta versata (ex multis, Cass., 19 luglio 2022, n. 22580).

Responsabilità solidale danni infiltrazioni: considerazioni conclusive

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha fatto corretta applicazione dei pacifici principi codicistici.

Essendo, infatti, oggetto del contenzioso unicamente l’adempimento dell’obbligo risarcitorio per i danni ad una proprietà esclusiva causati da infiltrazioni di umidità provenienti da una cosa comune a cagione della sua mancata manutenzione, esso soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. gravante sui singoli condòmini che erano proprietari delle unità immobiliari al momento del fatto dannoso.

Spetta poi all’assemblea condominiale, nell’ambito delle sue attribuzioni di approvazione dei lavori di manutenzione e di ripartizione delle relative spese, suddividere le stesse alla stregua dell’art. 1123 c.c., individuando coloro che sono obbligati a contribuirvi in ragione della comproprietà delle parti comuni dell’edificio e non della condotta illecita.

Fonte: https://www.condominioweb.com – a cura dell’ Avv. Mariano Acquaviva


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